Trasformazione e procedure concorsuali



Il novellato art. 2499 cod. civ. , superando tutti i dubbi sorti anteriormente alla riforma del 2003 (cfr. Tribunale di Catania, 20/07/1995 ; Tribunale di Bologna, 07/12/1995 nota1), consente ora la trasformazione di società in pendenza di procedura concorsuale. Mentre per la fusione e la scissione tale possibilità è tuttavia prevista in senso assoluto, per la trasformazione il decreto delegato precisa che ciò può avvenire alla condizione che non vi sia incompatibilità con le finalità o lo stato della procedura concorsuale alla quale la società o l'ente che intenda trasformarsi sia assoggettato. Secondo la relazione accompagnatoria, la ratio della novella è riconducibile alla circostanza per cui la trasformazione può realizzare un vantaggio per l'impresa sociale: si pensi alla trasformazione di società per azioni in società a responsabilità limitata al fine di ridurre gli oneri di procedura nota2.

La spiegazione appare comunque alquanto superficiale. Se infatti è vero che attraverso la trasformazione la società può ottenere un risparmio dei costi della procedura, è altrettanto vero che il vantaggio appare comunque modesto, potendo tutt'al più consistere (e neppure in tutte le procedure, operando solo nell'amministrazione controllata) nel risparmio delle spese di convocazione dell'assemblea e, a seconda del livello del capitale sociale, della tassa di concessione governativa per la vidimazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali, nonché degli emolumenti sindacali, qualora beninteso non risultassero superati i limiti indicati dall'art. 2488 cod. civ. .

In realtà, la riferita condizione dovrebbe piuttosto venire intesa nel senso di rendere possibile la trasformazione unicamente in presenza di procedure concorsuali con finalità recuperatoria dell'impresa , mirate cioè a rimuoverne l'insolvenza non definitiva (amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) e non anche in presenza di procedure con finalità liquidatoria (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa).

Note

nota1

In relazione all'atteggiamento delle corti di merito in tempi ancor più risalenti, si veda Tribunale di Udine, 21/07/1986 ; Tribunale di Udine, 06/10/1986 in relazione alla quale si vedano le note di Malatesta Laurini in Riv. Notar., 1987, p. 868 e di Ragusa Maggiore in Dir. Fall., 1987, vol. II, p. 198; Tribunale di Genova, 07/05/1986 ; Tribunale di Roma, 03/11/1986 ; Tribunale di Genova, 25/02/1987 ; Tribunale di Udine, 26/11/1987 .
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nota2

Cfr. Relazione di accompagnamento al D. Lgs. 6/2003.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 384-2015/I, Trasformazione di spa in concordato preventivo e in liquidazione in srl
  • Quesito di Impresa n. 722-2013/I, Trasformabilità di SPA in concordato preventivo in funzione liquidatoria in SRL

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