Trasformazione delle società in liquidazione



E' possibile trasformare una società in liquidazione? Al fine di rispondere al quesito occorre dedicare attenzione ad alcune indicazioni normative. Si badi al modo di disporre del l'art. 2447 cod. civ. , dettato in tema di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Esso prevede la trasformazione come rimedio per evitare lo scioglimento della società. Ciò significa che la legge mostra di considerare la trasformazione come uno dei mezzi tipici per evitare la liquidazione. Si consideri anche la tendenza espressa dalla giurisprudenza (Tribunale di Udine, 19 luglio 1985 ; Appello di Trieste, 06 ottobre 1986 e 08 novembre 1986 ) di considerare valide le deliberazioni che sanciscono la trasformazione da da società per azioni in società a responsabilità limitata in "costanza" di liquidazione, ogniqualvolta siano finalizzate alla realizzare risparmi di gestione, in modo da agevolare la liquidazione stessa attraverso la maggiore economicità (dovuta, ad es., al ridursi del costo della tassa di concessione governativa o al venir meno del compenso dovuto ai sindaci).

Infatti, considerato che l'attività liquidatoria è preordinata al massimo realizzo e, quindi, informata ai medesimi principi di economia di gestione tipici della fase attiva, ne segue (Tribunale di Roma, 29 luglio 1994 ) "la piena compatibilità tra lo stato di liquidazione e la trasformazione in un tipo sociale più economico, nel completo rispetto dell'art. 2451 cod. civ." (ora art. 2437 quater cod. civ. ) nota1.

E' nato così il concetto di "trasformazione a fini liquidativi", con il quale si individua una nuova funzione dell'istituto in esame, utile ad evitare perdite maggiori attraverso il realizzo di maggiori risparmi, garantendo al contempo un maggior residuo attivo da ripartire, soprattutto in quei casi dove la procedura liquidativa può richiedere tempi particolarmente lunghi.

Nella prospettiva della riduzione dei costi correnti di natura amministrativa appare infine condivisibile che il decreto delegato non abbia esteso alla trasformazione la previsione del divieto di partecipare ad operazioni di fusione e di scissione per le società che si trovino in fase di liquidazione ed abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Ciò premesso, pare comunque ancora rilevante la differenza che soleva esser praticata prima della riforma del 2003 da dottrina e giurisprudenza tra il caso in cui si fosse semplicemente verificata una causa di scioglimento e quello in cui si fosse aperta la fase di liquidazione della società. In quest'ultima ipotesi si distingueva ulteriormente tra trasformazione liquidativa e trasformazione evolutiva.

Quando non fosse stata ancora formalmente deliberata l'apertura della fase di liquidazione si ammetteva che l'assemblea potesse legittimamente assumere provvedimenti espressamente mirati alla rimozione della causa di scioglimento già manifestatasi e alla conseguente caducazione dei suoi effetti. Tra essi, in alternativa alla nomina dei liquidatori e alle altre decisioni relative all'apertura della fase liquidatoria, spiccava per l'appunto la decisione di addivenire alla trasformazione della società.

Qualora invece la procedura liquidatoria avesse già avuto inizio, occorreva verificare se la trasformazione della società fosse intesa o meno a determinare l'esito della fase di liquidazione. Si riteneva infatti legittima la trasformazione non diretta a far cessare il procedimento di liquidazione (c.d. trasformazione liquidativa), in quanto incidente unicamente sulla struttura organizzativa dell'ente senza recare pregiudizio ai creditori sociali. Essi avrebbero continuato a poter fare affidamento sul patrimonio della società e, in caso di trasformazione regressiva, anche sui cespiti appartenenti ai soci illimitatamente responsabili (cfr. Appello di Venezia, 18 dicembre 1985 ; Appello di Trieste, 06 ottobre 1986 ; Appello di Trieste, 08 novembre 1986 ; Tribunale di Cagliari, 09 febbraio 1987 ; Tribunale di Roma, 29 luglio 1994 ; Tribunale di Milano, 27 marzo 1996 ; Tribunale di Verona, 11 marzo 1999 ) nota2.

Se invece la deliberazione di trasformazione si potesse definire come intesa a determinare la cessazione del procedimento di liquidazione (c.d. trasformazione evolutiva), contestualmente ad essa si riteneva dovesse essere deliberata la revoca (almeno implicita) dello stato di liquidazione (Tribunale di Genova, 18 marzo 1991 ; Tribunale di Milano, 27 marzo 1996 ; Tribunale di Trieste, 25 giugno 1996 ) nota3.

E' infine appena il caso di rammentare che, nell'eventualità in cui una società di capitali avesse a subire perdite tali da rendere necessaria l'applicazione dell'art. 2447 cod. civ. , ben potrebbe esserne deliberata la trasformazione in un tipo sociale nel quale non rilevi il fatto di possedere un capitale sociale di una determinata misura minima.

Note

nota1

Dionigi, Brevi considerazioni sulla trasformazione di società in liquidazione, in Riv. Not ., 1995.
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nota2

In senso contrario, peraltro nell'ipotesi in cui si fosse registrata la perdita integrale del capitale sociale, non successivamente ricostituito: Tribunale di Genova, 25 febbraio 1987 ; Appello di Brescia, 30 marzo 1990 ; Appello di Venezia, 24 gennaio 1998 .
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nota3

E' stata altresì ritenuta legittima la trasformazione di una società di capitali con capitale ridotto a zero in una società di persone sulla base del favor diuturnitatis, volto al mantenimento della funzionalità dell'ente ed alla sopravvivenza della società. V'è da rilevare come la misura del capitale sociale non possieda alcun rilievo nelle società di persone, di modo che anche una perdita integrale dello stesso non è apprezzabile come causa di scioglimento dell'organismo societario. Infine è assente qualsiasi automatico pregiudizio per i creditori sociali, la cui garanzia consiste nell'assunzione, da parte dei soci dell'originaria società a responsabilità limitata, dell'illimitata e solidale responsabilità per le obbligazioni sociali: cfr. Tribunale di Verona, 27 settembre 1985 ; Tribunale di Verona, 11 marzo 1999 .
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Bibliografia

  • DIONIGI, Brevi considerazioni sulla trasformazione di società in liquidazione, Riv. Not., 1995

Prassi collegate

  • Quesito n. 1176-2014/I, Riduzione del capitale per annullamento azioni proprie e trasformazione di spa in liquidazione volontaria
  • Studio n. 545-2014/I, Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale
  • Studio n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione
  • Quesito n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione

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