Trasferimento del diritto patrimoniale d'autore


Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno (vale a dire il diritto patrimoniale d'autore) è, ai sensi dell'art.2581 cod.civ. disponibile, essendo liberamente trasferibile, sia unitariamente, sia nelle sue singole manifestazioni, sia in esito a negoziazioni onerose o gratuite fra vivi sia per successione mortis causa (art.107 L.633/41).
Il trasferimento per atto fra vivi, che per lo più sarà assunto sotto lo schema della vendita nota1, può essere compiuto da ogni soggetto che abbia compiuto il sedicesimo anno di età (art.108 L.633/41). A questo proposito viene in considerazione ogni pattuizione avente quale effetto l'attribuzione in via definitiva ovvero temporanea dei diritti di sfruttamento economico dell'opera. E' il caso di osservare come l'eventuale cessione di un esemplare "fisico" del prodotto dell'ingegno non fa presumere la parallela cessione del diritto patrimoniale d'autore: l'art.109 l.cit. precisa infatti che il trasferimento di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione. Occorre tuttavia tener conto che la disposizione prosegue stabilendo che "la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente".
Nonostante l'ampia facoltà di cessione del diritto patrimoniale d'autore l'art.111 l. 633/41 ne prevede, almeno fino a quando appartengano all'autore, l'impignorabilità, l'insequestrabilità e l'inammissibilità di costituzione di pegno.
L'art. 110 bis della L. 633/41, introdotto dal D.Lgs. 581/96, art. 9 , contempla la specificità dello sfruttamento economico della radiodiffusione dell'opera d'autore. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.


Note

nota1

Nonostante la legge sul diritto d'autore contempli due specie negoziali appositamente predisposte per consentire l'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno e cioè il contratto di edizione (artt. 118-135 L. 633/41 ) ed il contratto di rappresentazione e di esecuzione (artt. 136-141 L. 633/41), si ritiene che ciò non escluda la possibilità che i diritti di utilizzazione dell'opera possano essere oggetto di contratti traslativi diversi da quelli tipicamente indicati ed, in particolare, che gli stessi possano essere trasferiti in modo definitivo anche ricorrendo allo schema della compravendita. Alcune delle disposizioni di carattere imperativo dettate con riguardo al contratto di edizione, avendo portata generale, dovrebbero tuttavia essere applicate a tutti i contratti con cui si dispone del diritto d'autore o dei singoli diritti di utilizzazione (Auteri, Contratti di rappresentazione ed esecuzione, in Enc.dir., p.669). In ogni caso è stato deciso che il modo di disporre dell'art.art.107 L.633/41 deve essere inteso nel senso che la circolazione dei diritti patrimoniali afferenti all'opera dell'ingegno debba intervenire secondo le ordinarie regole proprie di ciascuna specie negoziale. Ne discende che il trasferimento di detti diritti senza corrispettivo e per spirito di liberalità debba intervenire in forza di un atto contrassegnato dal formalismo della donazione (Cass. Civ., 5461/02 ).
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