Trascrizione dell'accettazione beneficiata



L'art.484 cod.civ. prescrive al II comma che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere trascritta entro un mese dalla inserzione nel registro delle successioni, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. Ciò, si badi, indipendentemente dall'esistenza nell'asse ereditario di beni immobili ed anche se gli immobili si trovano nella circoscrizione di un ufficio differente rispetto a quello del luogo di apertura della successione. La formalità in esame ha infatti la semplice finalità di rendere nota la situazione ai creditori del de cuius, mettendoli in grado di poter meglio tutelare i loro interessi (es.: proponendo opposizione alla liquidazione individuale, conseguentemente dovendo l'erede procedere alla liquidazione concorsuale).

Si tratta di un adempimento pubblicitario sprovvisto di qualsiasi effetto costitutivo o dichiarativo, avente carattere meramente notiziale. Il difetto di essa produce semplicemente l'impossibilità per l'erede di procedere al pagamento dei creditori e dei legatari secondo le modalità di cui agli artt. 495 e 498 cod.civ. nota1. Più in particolare, giova osservare che detta trascrizione si differenzia nettamente da quella che ha per oggetto l'accettazione espressa o l'accettazione tacita d'eredità (art.2648 cod.civ.). In quest'ultimo caso infatti si tratta pur sempre di mantenere la regola della continuità della catena degli acquisti (art.2650 cod.civ.), tra questi compreso quello operato mortis causa. Tra l'altro detta formalità può avere luogo soltanto se nell'asse ereditario vi siano beni immobili e deve essere operata presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trovano detti beni.

Cosa dire quando nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili e questi si trovino nello stesso ambito territoriale di competenza dell'ufficio dei registri immobiliari presso il quale deve essere eseguita la trascrizione in esame (in quanto coincidente con il luogo dell'apertura della successione)? All'opinione nota2 secondo la quale lo stesso adempimento pubblicitario potrebbe valere anche quale trascrizione dell'acquisto a causa di morte si oppone il contrario parere di chi nota3 ha rilevato la differenza pratica tra l'una e l'altra formalità. In particolare l'accettazione beneficiata che si va a trascrivere non contiene l'indicazione dei cespiti immobiliari, di modo che risulterebbe vanificata una funzione ulteriore rispetto a quella di cui al II comma dell'art. 484 cod.civ..

Note

nota1

Così Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e com., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.191; Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.146.
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nota2

Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.305
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nota3

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.267.
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Bibliografia

  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969

Prassi collegate

  • Quesito n. 17-2018/C, Accettazione beneficiata e pubblicità erroneamente effettuata presso un tribunale territorialmente non competente

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