Trascrizione del vincolo di interesse culturale del bene




Ai sensi del II comma dell'art. 15 del D. Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali) nell'ipotesi in cui la dichiarazione d'interesse culturale riguardi un bene immobile o un bene mobile registrato, il relativo provvedimento è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo nota1. Inoltre l'art. 2 del D.Lgs. 62/08 ha introdotto il II comma bis all'art. 15 del Codice ai sensi del quale "dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico".

L'effettuazione della formalità pubblicitaria relativa alla dichiarazione d'interesse culturale nei registri immobiliari ha il fine di portare a conoscenza dei terzi che il bene possiede le caratteristiche di bene culturale.

In giurisprudenza vi è sufficiente accordo (sia pure sulla scorta della disciplina pregressa) sulla conclusione che la pubblicità afferente alla trascrizione della notifica del vincolo in discorso abbia la natura di pubblicità notizia, non già di pubblicità dichiarativa, né di pubblicità costitutiva.

L'argomentazione chiave per i fautori della tesi riferita si fonda sul modo di disporre dell'art. 15 del Codice (che in questo senso è rimasto fedele alla impostazione dell'abrogato art. 8 del T.U. 490/99 , a propria volta ispirato alla previgente Legge 1089/39 ): il legislatore stabilisce infatti che la trascrizione abbia effetto nei confronti dei terzi, siano essi proprietari, siano essi semplicemente possessori o anche detentori. Qualora la trascrizione dovesse svolgere i propri effetti primari (pubblicità dichiarativa) non si vede quale potrebbe essere la rilevanza giuridica dell'effettuazione della pubblicità per i soggetti possessori o detentori del bene.

Per evitare che lo strumento di pubblicità sia inutile e improduttivo, si ritiene che la trascrizione (cui sembra debba provvedervi la pubblica Amministrazione) debba sempre essere effettuata a carico del proprietario del bene ed a vantaggio del Ministero dei beni culturali, ancorché la notifica del decreto ministeriale d'imposizione del vincolo sia eseguita materialmente nei confronti del detentore o del possessore.

Tra gli interpreti sembra che alla mancata trascrizione del vincolo segua l'inopponibilità di esso al terzo.

Note

nota1

La disposizione rieccheggia l'art. 8 del T.U. (D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ) il quale al II comma disponeva che, ove si trattasse di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, doveva trascritta nei registri immobiliari, avendo efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
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