Trascrivibilità della rinunzia al legato sostitutivo di legittima



Nell'ambito più generale del problema relativo alla trascrivibilità della rinunzia al legato avente ad oggetto diritti reali immobiliari si iscrive il tema dell'assoggettabilità alla formalità pubblicitaria della rinunzia al legato sostitutivo di legittima.

Ancora una volta v'è da registrare la divergenza di pareri tra chi reputa che la trascrizione debba avere luogo ai sensi dell'art. 2643, n.5, cod.civ. nota1 e chi invece ritiene che la pubblicità si estrinsechi più semplicemente in un annotamento ex art. 2655 cod. civ. a margine della trascrizione dell'acquisto, ovviamente nell'ipotesi in cui tale ultima formalità fosse stata eseguita ai sensi dell'art.2648 cod.civ. (vale a dire allo scopo di assicurare il principio di continuità delle trascrizioni e non ai fini primari dirimenti di cui all'art. 2644 cod.civ. ) sulla scorta dell'estratto autentico del testamento nota2.

Note

nota1

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.648.
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nota

nota2

Cfr. Trabucchi, voce Legato (dir.civ.), in N.mo Dig.it., p.617; Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 14; Gazzoni, La trascrizione immobiliare, vol. I, in Comm.cod.civ. diretto da Schlesinger, Milano, 1991, p. 227.
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Bibliografia

  • GAZZONI, La trascrizione immobiliare, Milano, Comm.cod.civ. dir. Schlesinger, I, 1991
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • TRABUCCHI, Legato (diritto civile), N.mo Dig. it.

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