Transazione su falsità di documenti



L'art.1968 cod.civ. prescrive che la transazione nei giudizi civili di falso (vale a dire nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto una lite relativa alla falsità di un documento esibito in giudizio) non produce effetto alcuno a meno che non venga omologata dal tribunale, sentito l'Ufficio del pubblico ministero.

Che significato ha questa disposizione?

Sembrerebbe infatti che la legge consentisse alle parti di transigere sulla genuinità o sulla falsità di un documento, ciò che non può evidentemente ammettersi nota1. Da un lato la materia del falso documentale (che pregiudica la fede pubblica) è infatti sottratta alla disponibilità delle parti, dall'altro non si vedrebbe come in questo modo conferire sostanza a quella reciprocità di concessioni che è essenziale ai fini della transazione. Prevalentemente la norma viene interpretata in modo diverso: essa infatti varrebbe unicamente a legittimare le parti in ordine ad un accordo che avesse ad oggetto le conseguenze patrimoniali collegate alla genuinità o alla falsità del documento rilevante per la decisione della causanota2. Le parti, accordandosi, hanno la possibilità di evitare che il giudice si pronunzi sulla querela di falso, così pervenendo ad una soluzione transattiva della lite giudizialenota3.

Quanto all'omologazione, si tratta di un provvedimento riconducibile ad un'attività di volontaria giurisdizione. Essa fungerebbe da condicio iuris rispetto all'efficacia del negozio transattivonota4. L'indagine del tribunale sarebbe funzionale esclusivamente all'accertamento dell'eventuale interesse pubblico ad accertare la falsità del documento oggetto della querela di falso.

Note

nota1

V'è infatti chi (D'Onofrio, Della transazione, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 218) reputa che la norma consenta eccezionalmente alle parti la possibilità di disporre di una materia (quella delle prove) che è ordinariamente sottratta all'autonomia privata. Per questo motivo sarebbe indispensabile l'omologazione del Tribunale. Diversamente la norma non troverebbe giustificazione, dal momento che si limiterebbe ad una previsione del tutto scontata: quella cioè che le parti possano transigere relativamente alla questione patrimoniale che dipende dal documento impugnato di falso. In effetti la cosa non appare poi così scontata: l'art. 1968 cod.civ. in questo senso sarebbe stato dettato proprio per eliminare il dubbio che sia possibile far cadere il giudizio afferente al documento.
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nota2

Cfr. Palazzo, La transazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1984, p.319.
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nota3

In questo senso la norma consentirebbe alle parti anche di comporre pattiziamente la controversia apertasi con la proposizione della querela (Costanza, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1802).
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nota4

Carresi, La transazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1966, p.165. Stante il carattere condizionale della omologazione, la stessa non influisce sulla validità della transazione: ove si riscontrasse una causa di nullità del provvedimento di omologazione l'accordo transattivo non ne soffrirebbe e potrebbe riacquistare efficacia per effetto dell'emanazione
di una nuova valida omologazione (così Pugliatti, Della transazione. Libro delle obbligazioni, II, Contratti speciali, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949, p.469).
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Bibliografia

  • CARRESI, La transazione, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1966
  • COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • D'ONOFRIO, Della transazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1959
  • PALAZZO, La transazione, Torino, Trattato Rescigno, 13, 1984
  • PUGLIATTI, Della transazione, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi, 1949

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