Topografie di prodotti a semiconduttori (codice della proprietà industriale)




La Sezione VI del Capo II del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/05 si occupa delle topografie di prodotti a semiconduttori. Ai sensi dell'art. 87 D. Lgs. 30/05 si definisce prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio che possieda le seguenti caratteristiche:
a) che consista in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
b) che contenga uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
c) che sia destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

Premessa tale descrizione, la topografia di un prodotto a semiconduttori viene ulteriormente definita come una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
a) che rappresenti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

La legge prevede i presupposti della tutela, nonchè il contenuto dei diritti di esclusiva, le conseguenze della violazione di essi.

La protezione viene accordata alle topografie che scaturiscono da uno sforzo intellettuale creativo dell'autore, dunque a condizione che non siano comuni o familiari nell'ambito industriale (art. 88 D. Lgs. 30/05).

Il diritto di esclusiva spettante all'autore ed ai di lui aventi causa sulle topografie che presentano i prescritti presupposti di preteggibilità consiste (art. 90 D. Lgs. 30/05), più specificamente nelle seguenti facoltà:
a) di riprodurre in qualsiasi modo o forma, parzialmente o integralmente, la topografia;
b) di fruttare commercialmente (vale a dire vendendo, affittando, concedendo in leasing, ovvero in altro modo distribuendo) la topografia o un prodotto a semiconduttori in cui la topografia sia fissata.

Onde poter fruire della tutela approntata dalla normativa in esame è indispensabile provvedere alla registrazione. Di questo aspetto si occupa l'art. 92 del D. Lgs. 30/05. Esso accorda protezione ai diritti del cittadino italiano o alla persona giuridica italiana ovvero straniera (in quest'ultima ipotesi dovendo rispondere ai requisiti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 30/05) che abbia richiesto la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.

Non è detto che basti ottenere la registrazione per poter indiscriminatamente godere la tutela approntata dalla legge. L'art. 97 del D. Lgs. 30/05 prevede la nullità della registrazione per l'ipotesi in cui essa sia stata domandata in assenza dei requisiti necessari. Più specificamente la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se sono omessi, non sussistono o risultano assolutamente incerti:
a) i requisiti di proteggibilità di cui all'art. 88 D. Lgs. 30/05;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'art. 92 , I comma, lettera b) del D. Lgs. 30/05;
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'art. 92, I comma, lettera a) D. Lgs. 30/2005 e, qualora trattisi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione non presenta i requisiti richiesti.

La decorrenza e la durata dei diritti di esclusiva sono precisati all'art. 93 del D. Lgs. 30/05. Essi sorgono alla prima delle seguenti date:
a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;
b) alla data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

L'estinzione invece ha luogo una volta decorsi dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

L'attività di contraffazione meglio specificata nell'art. 95 D. Lgs. 30/05 è sanzionata con il risarcimento del danno e con la possibilità che il responsabile sia altresì tenuto a corrispondere al titolare della topografia registrata anche un equo compenso (art. 96 D. Lgs. 30/05).

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