Timore reverenziale



La violenza si differenzia dal cosiddetto timore riverenziale (metus reverentialis) che consiste in quel sentimento di grande rispetto (per il vero oggi fenomeno assai raro) che si nutre verso persone autorevoli, tale da indurre ad adeguare la condotta a ciò che presumibilmente dette persone si aspettano nota1.

Nel timore reverenziale non v'è azione coartatrice.

Il rispetto è un modo di sentire di colui che pone in essere l'atto e può a pieno titolo essere annoverato tra i motivi nota2 che influenzano il processo volitivo di ogni persona. Non c'è violenza perchè non c'è minaccia, anche se la persona temuta avesse fatto intendere il proprio disappunto o la propria riprovazione.

A cagione di ciò, se Tizio emette una determinata dichiarazione per essere ben considerato ovvero per non essere biasimato dalla persona di cui teme il giudizio, l'atto non è annullabile (art. 1437 cod.civ. ).

Il timore, purchè di eccezionale gravità, rende tuttavia impugnabile il matrimonio (I° comma art. 122 cod.civ.) nota3. Nell'ambito del diritto canonico grande è la differenza tra il detto timore, rilevante ai sensi dell'art. 122 cod.civ. e il vero e proprio timore reverenziale di cui al canone 1087 cod.jur. canonico, che rende nullo il matrimonio a causa dell'imperfetta formazione della volontà di quello degli sposi che abbia espresso il proprio consenso, ad esempio per timore di ciò che pensano i genitori (Cass. Civ. Sez. I, 3944/84 ).

Note

nota1

Esso non costituisce altro se non una situazione di soggezione psicologica. V. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.662.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.210.
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nota3

Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.658; Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.476.
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Bibliografia

  • GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999

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