Testimoni e fidefacienti: requisiti (art. 50 l.n.)



Mentre gli artt. 47 e 48 l.n. disciplinano la presenza dei testimoni nell'atto notarile, è l'art. 50 l.n. che indica quali requisiti i testimoni e i fidefacienti devono possedere per essere idoneamente assunti in atto nota1.

La particolare funzione strumentale che tali soggetti svolgono, impone la verifica nei loro confronti della presenza di alcune qualità e la contemporanea assenza di specifiche incapacità, che determineranno l'acquisibilità o il rifiuto del teste.

Tali elementi, secondo l'art. 50 l.n., consistono nell'essere maggiorenni, cittadini italiani, avere la capacità di agire e non essere interessati all'atto.

Possono assolvere la funzione di testimoni anche gli stranieri, i quali devono aver compiuto 18 anni e, inoltre, avere la residenza in Italia nota2.

Sono elementi che non consentono l'acquisizione in atto quale testimone, e quindi devono essere considerati dei limiti invalicabili, l'essere cieco, sordo, muto, il non saper o non poter sottoscrivere ed essere parente o affine del notaio o delle parti nota3, così come espresso nell'art. 28, I comma, n. 2 l.n..

Per i fidefacienti, invece, non valgono come elementi di esclusione, sia il fatto di non poter apporre la propria sottoscrizione, nè l'essere comunque legati al notaio o alle parti, da rapporto di parentela, affinità o coniugio, nè tantomeno essere cieco, muto o sordo, in considerazione della particolare e limitata funzione a cui sono chiamati .

Il possesso dei requisiti dei testimoni (e dei fidefacienti) deve essere oggetto di specifico controllo da parte del notaio, il quale è responsabile dell'utilizzo in atto di un soggetto inidoneo ai sensi della legge notarile.



E' ovvio che l'indagine, tutta a carico del notaio, sarà suffragata dalle dichiarazioni del soggetto, in special modo per quanto riguarda l'assenza dei motivi di inidoneità previsti dal II comma dell'articolo in commento, elementi non facilmente verificabili da parte del notaio. Non sembra accettabile la tesi secondo la quale la sussistenza dei requisiti o la mancanza delle cause ostative può essere verificata unicamente sulla base delle sole dichiarazioni del soggetto nota4.

In relazione a quanto specificato, va sottolineato che il teste può non essere noto al notaio, il quale però, quale pubblico ufficiale rogante, è obbligato, come detto, a verificare la sussistenza dei requisiti o meglio la mancanza di elementi che ne impediscono l'idonea utilizzazione in atto (per consuetudine la menzione in atto è: "a me noti ed idonei come essi mi confermano") nota5.

I testimoni notarili che siano cittadini italiani, devono aver compiuto 18 anni, visto che la maggiore età ormai si acquisisce in tale momento.

Il raggiungimento della maggiore età è condizione irrinunciabile, che esclude l'utilizzabilità quale testimone ad esempio di un minore emancipatonota6.

Devono avere piena capacità di agire e non avere alcun interesse all'atto in cui prestano la loro funzionenota7. Per lo straniero, il quale ovviamente deve conoscere la lingua italiana nota8, tra i requisiti che deve possedere, oltre alla piena capacità e alla mancanza di un interesse personale, deve essere residente nota9 in Italia, ciò, secondo la miglior dottrina, ai fini della possibile reperibilità, e inoltre aver compiuto almeno 18 anni.

Una questione interpretativa riguarda lo straniero, nei casi in cui sia maggiorenne per la sua legge nazionale anche prima dei 18 anni, oppure che non sia maggiorenne per la stessa legge nazionale, anche dopo aver compiuto i 18 anni di età.

La particolare importanza connessa ai requisiti necessari per poter svolgere la funzione di testimone, anche in relazione alle eventuali conseguenze in caso di violazione dell'art. 50 l.n., fa preferire un'interpretazione restrittiva dell'art. 50 l.n., nel senso che per lo straniero é richiesto, tra l'altro, l'aver compiuto i 18 anni d'età, senza alcun particolare richiamo alla sua eventuale maggiore età nota10.

Note

nota1

Sembra evidente che altro pubblico ufficiale certificatore che non sia il notaio (ad es. il Segretario comunale ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), in materia di testimoni (e non solo) dovrà applicare i criteri generali posti dalla legge notarile.
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nota2

Requisito quest'ultimo non richiesto nel caso di testimoni non cittadini utilizzati dall'agente consolare delegato, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 .
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nota3

Tali sia dal punto di vista formale, sia sostanziale.
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nota4

Ad esempio sull'età e sulla cittadinanza dei testimoni il riscontro documentale non può essere disatteso.
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nota5

Cfr. Lovato-Avanzini, Formulario degli atti notarili, Torino, 1994.
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nota6

Ciò in relazione all'espressa richiesta della legge notarile che ammette solo cittadini maggiorenni.
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nota7

La posizione di terzietà del testimone strumentale è analoga a quella del notaio pubblico ufficiale, salvo alcune ipotesi speciali, tra cui ad esempio c'è l'art. 363 cod. civ. .
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nota8

Manca per tale elemento l'obbligo di menzione.
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nota9

La legge notarile parla espressamente di residenza e non di domicilio.
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nota10

A tale proposito si rinvia a quanto stabilito dalla Legge n. 218 del 1995 in tema di norme di diritto internazionale privato, relativamente alla capacità del soggetto straniero, con l'avvertenza che la legge notarile, nello specifico all'art. 50 l.n. in commento per quello che riguarda la capacità del soggetto acquisito in qualità di teste, può essere riconosciuto il valore di norma speciale, che pertale motivo prevarrebbe sui principi stabiliti dalle norme di applicazione del DIP.
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Bibliografia

  • LOVATO A. - AVANZINI A., Formulario degli atti notarili, Torino, 1994

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