Testamento dei militari e assimilati



Ai sensi dell'art. 617 cod.civ. il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato (ovviamente purchè coinvolti in operazioni belliche, prigionieri del nemico ovvero in luoghi fuori dallo Stato o privi di possibilità di comunicazione: art. 618 cod.civ. nota1) può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni nota2 ; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Qualora il testatore o i testimoni siano impossibilitati alla sottoscrizione, occorre indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie (art. 618 cod.civ. ) nota3.

Note

nota1

Branca, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p.62.
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nota2

Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, t.2, Torino, 1968, p.153.
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nota3

A questo proposito si fa notare che il termine ritorno non va inteso esclusivamente nel senso di materiale spostamento da luogo a luogo, ma anche nel senso di "perdita della qualità eccezionale che legittimava la redazione del testamento nella forma speciale quando le stesse riguardino un luogo particolare" (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.192): si pensi ad esempio al caso del militare che abbia reso il proprio testamento in un luogo ove erano in corso operazioni belliche ed alla conclusione delle stesse. Il ripristino delle ordinarie condizioni di vita senza che il medesimo si fosse allontanato costituirebbe "ritorno", in quanto per il testatore sarebbe divenuto possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
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Bibliografia

  • BRANCA, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1988
  • GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968

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