Termini di decadenza di cui all'art. 2652 cod.civ



L'art. 2652 cod.civ. contiene un elenco di ipotesi afferenti a domande giudiziali, riguardanti atti soggetti a trascrizione, che devono essere parimenti trascritte (es.: la domanda di risoluzione del contratto, quella intesa ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, quella di accertamento della simulazione, di dichiarazione di nullità, ovvero quella intesa a pronunziare l'annullamento di un contratto, la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva, etc.). Tra i casi di cui ai nove numeri contemplati nella norma in esame, spiccano quelli di cui ai numeri 6,7,8 e 9 (riguardanti rispettivamente le domande giudiziali intese a far dichiarare la nullità o pronunziare l'annullamento, quelle con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte, le domande di riduzione e quelle di revocazione). In queste ipotesi è previsto che, qualora la trascrizione delle relative domande giudiziali intervenga successivamente ad un certo termine (variabile tra i cinque anni di cui al numero 6,7 e 9 e i dieci anni di cui al numero 8) a far tempo dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, l'eventuale accoglimento di essa non vale a pregiudicare i diritti che i terzi abbiano acquisito da colui che, a suo tempo, acquistò il diritto in base al titolo oggetto di contestazione nota1 .

Quale natura hanno i detti termini?

Secondo l'interpretazione preferibile, si tratterebbe di termini decadenziali, nonostante la durata assolutamente inusuale (dieci o cinque anni) nota2.

La legge vuole infatti, con riferimento ad esso, che le eventuali impugnative siano definite entro un lasso di tempo obiettivo, senza che siano rilevanti impedimenti o altre considerazioni idonee a differirne la soluzione.

La questione non è di poco conto. Assumiamo ad esempio il caso di un atto di vendita annullabile per difetto di capacità legale di agire (es.: per minore età). Tizio (che ha 16 anni) vende a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia. Decorsi cinque anni e tre mesi dalla trascrizione del relativo titolo di acquisto Caio a propria volta vende a Sempronio lo stesso bene. Tizio, ormai maggiorenne, decide di impugnare l'atto con il quale in precedenza vendette a Caio: egli può procedere in questo senso in quanto il II comma dell'art. 1442 cod.civ. espressamente fa decorrere il termine prescrizionale quinquennale, al quale è soggetta la domanda di annullamento, dal raggiungimento della maggiore età. Inoltre espressamente l'art. 1445 cod.civ. prevede che il terzo avente causa da colui che ha acquistato un diritto in forza di un contratto annullabile per difetto di capacità legale non riceve tutela, essendogli opponibile la pronunzia di annullamento (retroattività reale).

Ebbene: nel caso delineato, Tizio è ancora titolare del diritto di impugnare il contratto, diritto che non si è prescritto nonostante il decorso di cinque anni dalla stipulazione dell'atto di vendita, in quanto soltanto dopo due anni egli ha raggiunto la capacità legale. Ma cosa dire dell'acquisto del terzo? Una volta che Tizio abbia ottenuto una pronunzia di annullamento cadrà anche l'atto successivo in base al quale Sempronio ha acquistato da Caio?

Occorre a tal proposito evidenziare due distinte ipotesi, sempre attinenti all'eventualità in cui la trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere l'annullamento per causa attinente ad incapacità legale, sia intervenuta successivamente al decorso del termine di cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato.

Può darsi infatti che Sempronio abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima che fosse trascritta la domanda giudiziale: in tal caso, ai sensi dell'art. 2652 cod.civ., il suo diritto prevale rispetto a quello di colui che ha proposto l' impugnativa.

E' tuttavia anche possibile che Sempronio vada a trascrivere il proprio titolo di acquisto, pur dopo il decorso di sette anni a far tempo dalla trascrizione dell'atto di provenienza invalido, comunque successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale di annullamento, non andata prescritta per quanto già sopra specificato. In questa eventualità, il diritto del terzo deve cedere il passo al diritto del contraente che ha svolto l'impugnativa: siamo pertanto di fronte ad un termine decadenziale alquanto speciale. Esso potrebbe anche essere definito come una decadenza, la cui operatività (che si intreccia singolarmente con la disciplina della prescrizione afferente alle impugnative), è condizionata al fatto oggettivo della precedente intervenuta trascrizione dell'atto con il quale l'avente causa dall'incapace procede ad una nuova alienazione di quanto acquistatonota3 .

Note

nota1

La trascrizione della domanda svolge cioè la funzione di presupposto necessario ai fini dell'opponibilità degli effetti della sentenza: cfr.Nicolò, La trascrizione, vol.III, Milano, 1973, p.11.
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nota2

Ferri, Della trascrizione immobiliare, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, p.271 e Natoli, Della tutela dei diritti. Trascrizione. Prove, in Comm.cod.civ., Torino, 1971, p.169 nota 28.
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nota3

Da tutto quanto detto risulta che la trascrizione delle domande previste dall'art.2652 cod.civ. svolge tre diverse funzioni: fissa il dies a quo degli effetti sostanziali della domanda giudiziale (che si producono dal momento della trascrizione di essa); permette di conservare gli effetti retroattivi reali della pronuncia giudiziale; anticipa la tutela di colui che propone la domanda nei confronti dei terzi aventi causa da colui contro il quale la domanda è proposta (cfr. anche Nicolò, cit., p.13).
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Bibliografia

  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977
  • NATOLI, Della tutela dei diritti: trascrizione, prove, Torino, Comm. cod. civ., 1971
  • NICOLO', La trascrizione, Milano, I, 1973

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