Termini decadenziali ai fini dell'impugnativa delle deliberazioni assembleari di società per azioni




In esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario sono stati introdotti termini decadenziali differenziati ai fini dell'impugnativa della deliberazione assembleare invalida. Da rimarcare il fatto che i detti termini si riferiscano non già semplicemente alla situazione di invalidità consistente nell'annullabilità, ma che il legislatore ne abbia esteso la previsione anche ad ipotesi qualificate in chiave di nullità. E' chiaro che per tale via si viene a rinnegare uno degli attributi fondamentali di quest'ultima, consistente nell'inettitudine definitiva a sortire efficacia, corollario della quale si pone tanto l'insanabilità, quanto l'imprescrittibilità dell'azione intesa a far rilevare il vizio. Ciò premesso, l'art. 2377 cod. civ. prevede al VI comma un termine di carattere decadenziale di novanta giorni, ai fini dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari annullabili ovvero della proposizione dell'azione di risarcimento del danno prevista dalla stessa norma.
L'art. 2379 cod. civ. prevede a propria volta un termine triennale, decorrente dall'iscrizione o dal deposito presso il Registro delle Imprese (ovvero dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, nell'ipotesi in cui la deliberazione non sia soggetta ad iscrizione o deposito), ai fini dell'impugnativa delle deliberazioni (nulle) assunte dall'assemblea di una società per azioni relativamente ai vizi consistenti nella mancata convocazione ovvero nel difetto di verbalizzazione. Infine l'art. 2379 ter cod. civ. si occupa della mancata convocazione dell'adunanza e della mancata verbalizzazione della deliberazioni relative all'aumento di capitale, alla riduzione dello stesso ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. , all'emissione di obbligazioni.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Termini decadenziali ai fini dell'impugnativa delle deliberazioni assembleari di società per azioni"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti