L'art.
624 cod.civ. prevede per l'impugnazione della disposizione testamentaria viziata da errore, violenza e dolo un termine prescrizionale di cinque anni.
In questo caso il dies a quo coincide con il giorno in cui si è avuta notizia dell'errore/violenza/dolo e non dal momento in cui si è pubblicato il testamento
nota1.
Si noti che, per tale via, del tutto eccezionalmente, la legge attribuisce importanza all'impossibilità di mero fatto di esercitare il diritto: è cioè data la possibilità, a chi intende far valere il vizio nell'ipotesi di cui all'art.
624 cod.civ. , di dare la prova di averlo scoperto da meno di cinque anni dalla proposizione dell'azione (Cass. Civ. Sez. II,
8063/92 ; Cass. Civ. Sez. II,
1635/83 ).
Note
nota1
Si ritiene tuttavia che, qualora la conoscenza del vizio fosse stata acquisita dall'attore precedentemente alla apertura delle successione, la prescrizione decorrerà dal giorno in cui la successione si è aperta, non potendo il diritto essere fatto valere prima di questo momento, in omaggio al principio di cui all'art.
2935 cod.civ.: cfr. Pugliatti, Dell'istituzione di eredi e dei legati, in Comm. cod. civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941, p.429.
top1Bibliografia
- PUGLIATTI, Dell'istituzione di erede e dei legati, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi Barbera, 1941