Termine per l'azione (revocazione per sopravvenienza di figli)



Dispone l'art. 804 cod.civ. che l'azione di revocazione per sopravvenienza di figli debba essere proposta entro cinque anni a far tempo dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente ovvero dalla notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio nota1. Il detto termine deve reputarsi avente natura decadenziale nota2.

Il II comma della disposizione in esame prosegue sancendo l'impossibilità per il donante di proporre o di proseguire l'azione in esito alla morte del figlio o del discendente: non vi sarebbe più infatti il soggetto a favore del quale si produrrebbero gli effetti favorevoli seguenti alla revocazione.

A differenza di quanto si può rilevare in riferimento alla revocazione per ingratitudine (art. 802 cod.civ.), il codice è muto circa la legittimazione attiva e passiva in ordine alla proposizione dell'azione: tra gli interpreti prevale l'opinione secondo la quale possa farsi applicazione analogica del principio di cui alla riferita norma, a mente della quale l'azione può essere proposta dal donante o dai di lui eredi nota3 .

Note

nota1

Ne discende che, nell'ipotesi in cui il donante Tizio abbia successivamente avuto il figlio Primo, egli potrà proporre l'azione entro un quinquennio dalla nascita di questi. Qualora in un momento ancora successivo (poniamo dopo 10 anni dalla donazione e sette anni dopo la nascita di Primo) nasca un altro figlio (Secondo) decorrerà da tale giorno un nuovo termine quinquennale onde proporre la domanda di revocazione.
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nota2

Così Biondi, La donazione, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, vol.XII, Torino, 1961, p.1066 e Gardani-Contursi Lisi, Delle donazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.508.
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nota3

Mentre non saranno legittimati i creditori del donante o dei suoi eredi ad esercitarla in via surrogatoria: Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.576.
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Bibliografia

  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • GARDANI CONTURSI LISI, Delle donazioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca, II, 1976
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

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