Occorre occuparsi specificamente della distinzione tra
termine di efficacia, elemento accidentale che segna il tempo della produzione o della eliminazione degli effetti del negozio, dal
termine di adempimento o di scadenza, che riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita nota1.
Se ti concedo in locazione un appartamento dal giorno l° gennaio 1996 (termine iniziale),
il termine delimita il periodo a far tempo dal quale il rapporto deve produrre i suoi effetti (termine iniziale di efficacia).
Se invece pattuisco che una certa obbligazione di consegnare una cosa determinata deve essere adempiuta il giorno 31 dicembre 2001, si ha un'ipotesi di
termine di adempimento (o di scadenza).
Il termine di efficacia è un elemento accidentale, cioè può esserci e non esserci, può essere o no determinato
nota2 .
Il termine di adempimento è invece essenziale rispetto ad un'obbligazione: può essere o meno determinato, ma intrinsecamente esiste sempre. Possiamo forse immaginare una prestazione che non debba mai essere portata ad esecuzione? La pattuizione che la recasse sarebbe inutile e priva di causa
nota3 .
Note
nota1
Russo, voce Termine, in Enc.giur.Treccani, vol.XXXI, 1994, p.4.
top1 nota2
Così Costanza, La condizione e gli altri elementi accidentali, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.883.
top2nota3
Tant'è che l'ordinamento appresta una normativa volta a garantire l'individuazione del termine anche in mancanza di espressa pattuizione delle parti, desumendolo implicitamente dalla natura della prestazione o dal modo e luogo della sua esecuzione o garantendo che esso possa essere stabilito dal giudice ex
art.1183 cod.civ. : cfr. Di Majo, voce Termine, in Enc.dir., vol.XLIV, 1992, p.208.
top3Bibliografia
- COSTANZA, La condizione e gli altri elementi accidentali, Torino, I contratti in generale, II, 1999
- DI MAJO, Termine, Enc.dir., XLIV, 1992
- RUSSO, Termine, Enc.giur.Treccani, XXXI, 1994