Termine di decadenza dall'azione di spoglio



L'azione di reintegrazione è sottoposta ad un termine decadenziale: essa risulta infatti, ai sensi dell'art. 1168 cod.civ., proponibile per un anno a far tempo dall'intervenuto spoglio. Se questo poteva qualificarsi come clandestino, il termine annuale decorre dalla scoperta, qualora invece la privazione del possesso sia avvenuta con violenza, dalla cessazione della violenzanota1.

Note

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Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.856; Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.467; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.181.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982

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