Il termine di adempimento, al contrario di quello di efficacia, è perfettamente apponibile al negozio testamentario, venendo a disciplinare il tempo dell'adempimento della prestazione, per lo più riconducibile ad un'obbligazione scaturente da un legato
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Se Tizio nomina erede Caio e lega a Sempronio la somma di lire 1.000.000 che dovrà essere versata entro due anni a far tempo dall'apertura della successione, si tratta di una chiara indicazione attinente le modalità cronologiche dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria facente capo all'erede.
Note
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Il termine di adempimento si presenta quale modalità di esecuzione dell'adempimento. In quanto tale, esso presuppone un negozio già efficace, un diritto già attuale, semplicemente disciplinando il tempo dell'esecuzione della prestazione: Bigliazzi-Geri, Diritto civile, vol.I, t.2, Torino, 1986, p.772 e Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.476. Occorre altresì rilevare che in dottrina (Cassandro, Il termine nelle disposizioni testamentarie, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1145) si distingue dal termine di efficacia e da quello di adempimento anche un termine del diritto che inerisce esclusivamente all'oggetto della situazione giuridica soggettiva attiva, venendo a scolpire la temporaneità del contenuto attivo. Come tale, questo termine riguarderebbe in concreto solo i diritti reali ( tipicamente l'usufrutto) in relazione ai quali potrebbe essere previsto dal disponente un arco cronologico oltre il quale il diritto stesso verrebbe meno.
top1Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI, Diritto civile, Torino, I, 1986
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- CASSANDRO, Il termine nelle disposizioni testamentarie, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994