Il contratto come accordo inteso a regolare un rapporto giuridico patrimoniale può esser colto nella sua portata di manifestazione di volontà negoziale, di autonomia delle parti. Con ciò si viene ad esaltare la
portata soggettiva di esso, alla quale è riconducibile l'importanza di una valutazione dell'aspetto volontaristico, dell'intento che anima le parti dell'atto.
La concezione precettiva del contratto, inteso invece come autoregolamento di interessi,
conferisce piuttosto risalto all'oggettività dell'atto , alla sua valenza di precetto di un volere che assume una rilevanza soltanto in quanto esteriorizzato e in relazione a come viene esteriormente percepito.
E' palese che la prima costruzione conduce a fondare la
teoria della volontà mentre la seconda, la quale enfatizza l'aspetto esterno del contratto, vale a porre le premesse della
teoria della dichiarazione.
Secondo la teoria della volontà, elaborata dalla dottrina pandettistica risalente alla fine dell'800, il perno fondamentale del contratto consiste nella volontà, nell'intento delle parti
nota1 . Vengono distinti due momenti: a) quello attinente alla formazione del volere interno, b) quello della manifestazione della volontà formatasi, ciò che si compendia nella dichiarazione, destinata ad essere percepita dal destinatario. La validità e l'efficacia dell'atto sono condizionate dalla conformità tra interno volere dei soggetti che lo pongono in essere e dichiarazione dei medesimi. Quello che conta è infatti la volontà interna: le ipotesi di divergenza tra interno volere e dichiarazione vengono ad inficiare il contratto. La conseguenza è la costruzione teorica di figure tipiche in cui ha luogo una divergenza tra voluto e dichiarato (riserva mentale, errore ostativo, etc.). Assumeremo in considerazione appositamente una siffatta categoria concettuale, rivisitandola alla luce delle soluzioni prospettabili concretamente.
Secondo la teoria della dichiarazione nota2, ciò che conta non è la volontà intesa come interiore rispetto al soggetto. Essa viene oggettivizzata nella dichiarazione che, per le proprie caratteristiche di manifestazione destinata ad essere percepita, è impegnativa ed assume un valore
ex se, indipendentemente dalla sussistenza in concreto di un'effettiva volontà conforme alla dichiarazione. D'altronde, una volontà meramente interna risulta del tutto inafferrabile ed indecifrabile per chiunque non sia il soggetto in cui si forma. Il contratto possiede una rilevanza socio-economica, traducendosi nell'atto dispositivo mediante il quale i soggetti regolano i propri interessi, vale a dire in un autoregolamento che impegna le parti nella misura in cui viene ad oggettivarsi in un precetto esteriore.In questo senso si può parlare di una volontà, in quanto essa sia stata dichiarata: non si potrebbe dunque discutere di divergenze tra voluto e dichiarato. I due aspetti sarebbero equivalenti per definizione. Dal punto di vista sociale non vi sarebbe infatti nessuna possibilità di dedurre una duplicità di momenti (formazione della volontà interna, dichiarazione esteriore): il procedimento si presenterebbe come unitario.
Note
nota1
Sostiene ancora oggi la valifdità di questa teoria Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p.4.
top1 nota2
Teoria oggi prevalente in dottrina : cfr. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.XV, 2, 1960, p.201 e Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.9.
top2 Bibliografia
- SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970
- STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961