Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I del 2015 numero 228 (21/05/2015)




Nel presupposto che la trascrizione di un matrimonio di una coppia omosessuale avvenuto all’estero si pone contro la legge italiana, per porre rimedio a tale illegittimità non è consentito l’intervento della stessa autorità che ha posto in essere l’atto illegittimo né dell’autorità gerarchicamente sovraordinata, dovendosi ricordare che l’art. 95 del D.P.R. n. 396/00 prevede la possibilità di intervento e modifica degli atti di stato civile non solo su impulso del privato ma anche espressamente su impulso del procuratore della Repubblica, soggetto preposto alla tutela del pubblico interesse, il quale pertanto può e deve agire anche per la tutela della legalità violata e quindi per espungere un atto non conforme a legge. Ne consegue che deve essere annullato l’atto del prefetto perché la normativa speciale prevista per la tenuta dei registri di stato civile prevede un unico mezzo per modificare e correggere un atto illegittimo, il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, non potendosi applicare la regola generale prevista dalla legge n. 241/1990 e nemmeno il principio gerarchico secondo cui il superiore può avocare a sé ovvero sostituirsi all’inferiore nel compimento di un determinato atto.

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