Surrogazione reale



Con la locuzione surrogazione reale si evoca il fenomeno, da ricondurre all'ambito delle modificazioni oggettive del rapporto giuridico, in forza del quale ad un oggetto del rapporto se ne sostituisce un altro nota1.

Si faccia attenzione al disposto di cui al I comma dell'art. 66 cod.civ., in forza del quale se il soggetto dichiarato morto presunto ritorna, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha il diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ovvero i beni che rappresentino l'investimento del corrispettivo.

E' chiaro che, nella misura in cui la restituzione non investe il medesimo bene che già apparteneva al presunto morto, bensì quello che è stato acquistato con il ricavato della vendita del primo, viene ad operare una sostituzione oggettiva che appartiene al tema della nostra indagine.

Analogamente, sotto questo profilo, prevede il II comma dell'art. 535 cod.civ., in relazione all'obbligo facente capo al possessore in buona fede dei beni ereditari, privo di titolo, che abbia venduto una cosa appartenente all'asse: costui è tenuto nei confronti dell'erede vero a restituire il prezzo o il corrispettivo ricevutonota2 .

L'art. 2742 cod.civ., in materia di beni soggetti a pegni, privilegio o ipoteca, prescrive che, qualora le cose soggette alle garanzie di cui sopra periscano o si deteriorino, le somme dovute dagli assicuratori a titolo di indennità per questi eventi, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. Il creditore vede cioè la sostituzione del bene oggetto della garanzia: a quello originario si surroga l'indennitànota3.

Fenomeno in un certo senso inverso, che la giurisprudenza ha ricondotto ad una forma di successione a titolo particolare (Cass. Civ. Sez. I, 6013/85; Cass. Civ. Sez. I, 3114/83), è quello previsto dall'art. 1916 cod.civ., ai sensi del quale l'assicuratore che ha pagato l'indennità al danneggiato è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. In questa ipotesi è l'assicuratore che subentra al danneggiato nei diritti di costui vantati nei confronti del danneggiante.

L'art. 1017 cod. civ., dettato in tema di perimento della cosa sulla quale insiste il diritto reale di usufrutto, prescrive che, qualora il perimento della cosa non costituisca la conseguenza di caso fortuito, essendo riconducibile alla condotta dei terzi, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno nota4.

Un'ultima ipotesi di surrogazione reale si può rinvenire nella fattispecie disciplinata dall'art. 1259 cod.civ., intitolata al subingresso del creditore nei diritti del debitore.

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.98.
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nota2

Analogamente Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.590.
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nota3

Ravvisa nella disciplina prevista dall'art.2742 cod.civ. un'ipotesi di surrogazione reale Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.475.
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nota4

Secondo un'opinione (Pugliese, Usufrutto, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino,1972, p.619 e Palermo, L'usufrutto, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VIII, Torino, 1982, p.135) in questo caso il diritto di usufrutto si estinguerebbe e sorgerebbe un diritto all'indennità indicata nell'articolo in esame, salvo il caso in cui venga richiesta la reintegrazione in forma specifica, poiché in tal caso l'usufrutto rinascerebbe automaticamente sul nuovo bene.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • PUGLIESE, Usufrutto, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da rescigno, VIII, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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