Surrogazione per volontà del debitore



La surrogazione per volontà del debitore può essere effettuata, pur senza consenso del creditore, a favore di colui da cui lo stesso debitore prende a mutuo una somma di denaro od altra cosa fungibile per pagare il proprio debito (art. 1202 cod. civ. ).

Devono concorrere a tal fine queste ulteriori condizioni:

  1. Che sia il mutuo, sia la quietanza di adempimento risultino da un atto avente data certa;
  2. Che nell'atto di mutuo venga altresì espressamente indicata la destinazione della somma mutuata al pagamento del creditonota1 ;
  3. Che nella quietanza di adempimento di questo credito sia fatta menzione della dichiarazione del debitore sulla provenienza della somma impiegata nel pagamento nota2 . Una speciale ipotesi di surrogazione per volontà del debitore è stata introdotta dal D.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. "Bersani bis ") convertito nella Legge 2 aprile 2007, n.40. Ai sensi dell'art.8 del predetto provvedimento (modificato per effetto del comma 450 dell'art.2 della Legge 24 dicembre 2004, n.244, c.d. "Finanziaria 2008") infatti "in caso di mutuo... la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'art. 1202 cod.civ.. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del I comma, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata...". Prescindendo dall'analisi semantica di una terminologia non esattamente appropriata, la fattispecie non pare differenziarsi significativamente dalla figura generale di cui all'art.1202 cod.civ.. La novella suscita problematiche non indifferenti il cui profilo viene esaminato separatamente.


Note

nota1

Il Carpino, Il pagamento con surrogazione, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p.60, ne deduce trattarsi di "mutuo di scopo".
top1

nota2

Il requisito della "provenienza" deve ritenersi soddisfatto quando il mutuo abbia realmente aumentato le disponibilità finanziarie del debitore, almeno nella misura corrispondente alla prestazione dovuta: cfr. Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p.350.
top2

Bibliografia

  • CARPINO, Il pagamento con surrogazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1988


News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Surrogazione per volontà del debitore"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti