Surrogazione per volontà del creditore



L'art. 1201 cod. civ. prevede che il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, possa surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione per volontà del creditore deve avvenire in modo espresso e contemporaneamente al pagamento. Non occorrono particolari condizioni, ad eccezione della contestualità tra l'espressione della volontà di operare la surrogazione e l'esecuzione dell'adempimentonota1. Questo requisito viene per lo più inteso non nel senso di una coincidenza cronologica tra dichiarazione di surrogazione e rilascio della quietanza, ma tra espressione della volontà del creditore di surrogare ed effettuazione del pagamento. Tale dichiarazione del creditore deve inoltre assumere una ben definita esteriorità, idonea a consentirne la conoscenza al debitore nota2 (Cass. Civ. Sez. III, 1543/85 ).

Dubbi sussistono circa la natura negoziale o meno della fattispecie in esame: chi propende per la negozialitànota3 fa leva sul riferimento svolto dal titolo stesso della norma alla volontà del creditore, intesa come intento diretto alla produzione dell'effetto della surrogazione. Secondo l'opposta tesinota4 , il riferimento alla volontà sarebbe non significativo, dovendo esser riferito alla mera indicazione del soggetto a favore del quale opera la surrogazione, la quale avrebbe quale antecedente e presupposto un titolo distinto (adempimento del terzo, cessione del credito, etc.).

Note

nota1

In tal senso Crome, Teorie fondamentali delle obbligazioni, p. 293. L'A. precisa che un atto successivo avrebbe ad oggetto un rapporto già definitivamente estinto, in quanto sarebbe ormai soddisfatto l'interesse del creditore. Conforme Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. IV, Padova, 1990, p. 115.
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nota2

Così Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 348; Carpino, Del pagamento con surrogazione, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, pp. 39-56. Quest'ultimo A. precisa che tale dichiarazione non può integrare un "contegno concludente", poichè la dichiarazione, anche verbale, deve indicare "il soggetto e l'effetto".
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nota3

Bianca, op. cit., p. 349; D'Avanzo, in Comm. cod. civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1948.
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nota4

Carpino, op. cit., p. 54; Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990, p. 115.
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Bibliografia

  • CARPINO, Del pagamento con surrogazione: art. 1201- 1205, Bologna, 1988
  • CROME, Teorie fondamentali delle obbligazioni
  • D'AVANZO, Firenze, Comm.cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1948
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990.

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