Surrogazione legale



Secondo il modo di disporre dell'art. 1203 cod. civ. , la surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
  1. A vantaggio di chi, creditore anch'esso d'una stessa persona, paga il debito di questo verso un altro creditore che ha prelazione rispetto al suo per effetto di privilegio, ipoteca o pegnonota1 ; (la fattispecie è stata ritenuta applicabile anche in materia di crediti di imposta: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 471/82);
  2. A vantaggio dell'acquirente d'un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga in proprio i creditori per cui l'immobile è ipotecato nota2;
  3. A vantaggio di colui che, tenuto con altri o per altri all'adempimento di un debito (ad esempio nel caso di una obbligazione solidale: né, si badi, la surrogazione è esclusa per il fatto che il condebitore adempiente vanti anche il parallelo diritto di regresso ex art. 1299 cod. civ. , cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1818/81), aveva interesse a soddisfare il credito (Cass. Civ. Sez. III, 8661/91). In questa ipotesi si è stabilito che i condebitori compulsati da quello tra loro che ha provveduto al pagamento possano, nei confronti di quest'ultimo, proporre tutte le eccezioni non di carattere personale che avrebbero potuto svolgere nei confronti del creditore soddisfatto (Cass. Civ. Sez. I, 1818/81). E' stato anche deciso che l'effetto surrogatorio ed il diritto di regresso non si produca per il sol fatto del pagamento, ma che occorra una precisa titolazione dell'atto solutorio (Cass. Civ., Sez. III, 2962/13). Peraltro è stato sottolineato come non occorra che colui che provvede ad effettuare il pagamento vi sia tenuto per la medesima causa, essendo sufficiente che vi abbia un interesse giuridicamente qualificato (Cass. Civ., Sez. III, 28061/2013).
  4. A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che soddisfa con denaro proprio i debiti ereditari;
  5. Negli altri casi stabiliti dalla legge. come, ad es., nel contratto di assicurazione (art. 1916 cod. civ. ; norma ritenuta applicabile anche nell'ipotesi di assicurato "apparente": cfr. Cass. Civ. Sez. III, 338/04), nell'eventualità del pagamento della cambiale da parte d'un "interveniente" (cfr. art. 82 legge cambiaria). Che cosa significa che la surrogazione "ha luogo di diritto"? Non è in dubbio che l'operatività ipso jure comporti l'irrilevanza del consenso sia del creditore originario sia del debitore. Viceversa è disputato se occorra o meno una dichiarazione del terzo che abbia pagato di volersi surrogare. Parte della dottrina ritiene che sia indispensabile che un tale intento venga comunicato dal solvens quantomeno al debitore nota3 , in giurisprudenza si conosce di opinioni contrarie (Cass. Civ. Sez. I, 6240/81).

L'elencazione di cui sopra non è esaustiva. Leggi speciali ben possono prevedere ipotesi specifiche di surrogazione, spesso in riferimento ad obblighi legali di pagamento, per lo più connessi alla natura solidale dell'obbligazione che, soddisfatta da uno dei condebitori solidali, poi conduce al subingresso nel lato attivo del solvens nei confronti degli altri coobbligati. Si veda ad esempio l'art. 58 del T.U. 131/86 (testo unico Registro), norma che prevede la surrogazione legale in favore del notaio che abbia corrisposto l'imposta dovuta a fronte della registrazione di un atto stipulato a proprio ministero (Cass. Civ., Sez. V, 8304/13).

Note

nota1

Il D'Avanzo, in Comm. cod. civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1948, pp. 65 e ss., afferma che in questa ipotesi il credito di chi paga può essere anche illiquido.
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nota2

Secondo un'opinione, in questo caso si verificherebbe un'ipotesi eccezionale di ipoteca su cosa propria a garanzia di un proprio diritto: D'Avanzo, op. cit.; Merlo, La surrogazione per pagamento, Padova, 1933, pp. 199 e ss.
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nota3

E' di questo parere l'Andreoli, Riflessioni sulla surrogazione a favore del terzo acquirente dell'immobile ipotecato e del terzo datore di ipoteca, in Studi per Santoro-Passarelli, vol. I, Napoli, 1972, p. 73. Contra Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 351; De Donato, La surrogazione legale dell'acquirente di immobile ipotecato e la c.d. ipoteca su cosa propria, in Vita not., 1986, p. 581.
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Bibliografia

  • ANDREOLI, Riflessioni sulla surrogazione a favore del terzo acquirente dell'immobile ipotecato e del terzo datore di ipoteca, Napoli, Studi per Santoro Passarelli, I, 1972
  • D'AVANZO, Firenze, Comm.cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1948
  • DE DONATO, La surrogazione legale dell'acquirente dell'immobile ipotecato e la c.d. ipoteca su cosa propria, Vita not., 1986
  • MERLO, La surrogazione per pagamento, Padova, 1933

Prassi collegate

  • Quesito n. 30-2013/C, Surrogazione legale tra coniugi e conto corrente bancario cointestato

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