Surrogazione del fidejussore nei diritti del creditore soddisfatto



L'art. 1949 cod. civ. dispone che il fidejussore che ha provveduto a pagare il debito è surrogato (cfr. il n. 3 dell'art. 1203 cod. civ. ) nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Il fideiussore che sia tenuto a far fronte all'obbligazione di garanzia che ha assunto, adempiendo al posto del debitore principale, viene ad assumere nei confronti di costui una posizione giuridica analoga a quella del creditore soddisfatto nota1. Ciò anche in riferimento alle eventuali garanzie reali.

Ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. la perdita del diritto di surrogarsi nella posizione del creditore, per fatto del creditore stesso, cagiona l'estinzione della garanzia (Cass.Civ. Sez.I, 1870/99 ). Più in generale è stato affermato che il creditore deve tenere una condotta tale da permettere anche al garante di conservare il diritto di rivalsa nei confronti del debitore principale. Trattandosi di un istituto di credito occorre pertanto che venga operata una sana gestione dell'attività di finanziamento (Cass. Civ. Sez. I, 10636/04). In relazione alla garanzia ipotecaria, la condotta del creditore che ne abbia richiesto la cancellazione in difetto del consenso del fidejussore, costituisce invece un'ipotesi di responsabilità contrattuale da parte del primo nei confronti del secondo (Cass.Civ. Sez.III, 7236/06). Risulta infatti in tal modo preclusa la possibilità per il fidejussore di surrogarsi nell'ipoteca che già assisteva il credito originario. Giova rilevare come questo caso differisca dalla perdita del diritto di surrogarsi di cui sopra. Mentre essa importa, come detto, l'estinzione della fidejussione, l'estinzione della garanzia che già assisteva il creditore originario conduce all'insorgenza in capo a costui di un'obbligazione risarcitoria per l'eventualità in cui il fidejussore non riesca ad escutere il debitore.

In concreto è stato riconosciuto il diritto di surrogarsi nel credito vantato dall'amministrazione finanziaria nei confronti del proprietario importatore alla compagnia assicurativa che abbia garantito con polizza fidejussoria il pagamento dei tributi doganali (Cass.Civ. Sez.I, 5053/98; Cass.Civ. Sez.I, 207/98). Ciò indipendentemente dall'eventuale inadempimento dello spedizioniere al quale fosse stato dato incarico (previa somministrazione delle somme necessarie) da parte del proprietario delle merci di eseguire i relativi versamenti (Cass.Civ. Sez. Unite, 499/93).

La giurisprudenza ha applicato all'avallo di pagherò cambiario, dopo averne riconosciuta la natura omogenea rispetto a quella propria della garanzia fidejussoria, la stessa disciplina dettata in tema di surrogazione, con espresso riferimento all'art. 1949 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 4618/98).

Le garanzie di cui fino ad ora abbiamo parlato sono quelle che eventualmente fossero state concesse dal debitore principale. Giova tuttavia rammentare che esse potrebbero venire costituite anche ad opera di terzi. L'ipotesi è disciplinata dall'art. 1204 cod.civ., ai sensi del quale "la surrogazione... ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore". In tal caso il subingresso nella garanzia in favore del fidejussore è tuttavia subordinato al fatto che si tratti di garanzie accessorie rispetto all'obbligazione principale adempiuta dal predetto garante. E' stata pertanto esclusa la surrogazione legale del fidejussore (che aveva provveduto a pagare all'istituto bancario creditore quanto dovuto dal debitore principale rivestente la qualità di appaltatore a fronte del finanziamento per eseguire l'opera appaltata) nella garanzia consistente nella cessione del credito vantato dal debitore (nella specie, come detto, un appaltatore) verso il committente. Infatti quest'ultimo, debitore ceduto, non può essere qualificato come garante rispetto all'obbligazione adempiuta dal fidejussore nelle mani della banca (Cass. Civ. Sez.III, 29216/08 ).

Note

nota1

In tal senso Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 353; Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p. 243; Carpino, Del pagamento con surrogazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 81.
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Bibliografia

  • CARPINO, Del pagamento con surrogazione: art. 1201- 1205, Bologna, 1988
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili (Artt. 1285-1320), Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca-, 1963

Prassi collegate

  • Contratto autonomo di garanzia e surrogazione del garante in caso di fallimento del garantito
  • E' contrattualmente responsabile il creditore che richiede la cancellazione dell'ipoteca in mancanza del consenso del fideiussore surrogatosi

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