Successione legittima del coniuge putativo



Ai sensi dell'art.584 cod.civ. , quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta il trattamento proprio del coniuge il cui vincolo è valido (compresa l'attribuzione del prelegato ex lege di cui al II comma dell'art.540 cod.civ. ). Tali regole sono tuttavia destinate a venir meno nel caso in cui l'ereditando fosse legato da valido vincolo matrimoniale al momento della morte.

La norma in commento costituisce applicazione dei principi enunciati in via generale dall'art.128 cod.civ. , che disciplina la fattispecie del matrimonio putativo. L'operatività della delazione è condizionata alla sussistenza di un duplice requisito positivo:

a) il presupposto oggettivo costituito dalla pronunzia giudiziale di annullamento del matrimonio;

b) il presupposto soggettivo della buona fede del superstite, intesa come ignoranza della causa invalidante.

Quanto all'elemento sub a) è il caso di osservare come la sentenza di annullamento debba intervenire successivamente alla morte dell'ereditando. Diversamente gli effetti del matrimonio putativo, eventualmente prodottisi fino a tale momento, non potrebbero certamente estendere la propria efficacia successivamente, per l'effetto cadendo la delazione ereditaria in favore del soggetto divenuto ormai estraneo (essendo stato dichiarato nullo il vincolo matrimoniale nel tempo che precede l'apertura della successione) nota1.

Quanto all'elemento sub b) occorre rilevare come l'art.128 cod.civ. equipari la situazione di buona fede del coniuge a quella in cui il consenso di costui sia stato estorto con la violenza o determinato da timore di eccezionale gravità. Ciò mentre l'art. 584 cod.civ. si limita testualmente a richiamare la sola situazione soggettiva di buona fede. Al riguardo, l'opinione del tutto prevalente è nel senso che gli effetti della delazione ereditaria abbiano luogo in ogni ipotesi qualificabile come matrimonio putativo secondo la norma generale di cui al riferito art.128 cod.civ. , senza che possieda rilevanza la sintetica esplicitazione della norma dettata in tema di successione ab intestato nota2. Cosa accade nel caso in cui il matrimonio venga annullato in esito alla definizione del procedimento successorio ed il coniuge superstite non possa dirsi in buona fede? La mancanza dei presupposti del matrimonio putativo elimina la delazione, venendo eventualmente alla ribalta la protezione accordata dall'at.534 cod.civ. per coloro che avessero acquistato diritti dal coniuge superstite, ormai qualificabile soltanto come erede apparente.

Una volta chiariti i presupposti della delazione legittima in favore del coniuge putativo, è il caso di rimarcare che la situazione successoria dello stesso è del tutto equiparabile a quella ordinariamente spettante al coniuge. Al riguardo l'art.584 cod.civ. richiama in maniera espressa l'attribuzione del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano di cui all'art.540 cod.civ. .

La chiamata ereditaria è peraltro condizionata ad un ulteriore presupposto negativo: è infatti necessario che manchi, al tempo dell'apertura della successione, di un vincolo di matrimonio valido tra il de cuius e una terza persona. Il coniuge legittimo esclude dunque il coniuge putativo. L'eventualità critica cui sovviene l'ultimo comma dell'art.584 cod.civ. consiste nella situazione che si determina quando l'ereditando abbia contratto un altro matrimonio (rispetto a quello putativo) che venga dichiarato invalido per bigamia una volta venuto meno l'ereditando nota3. L'attuale esclusione del coniuge putativo in presenza del coniuge legittimo configura una vera e propria eccezione al principio di cui all'art.128 cod.civ. , i cui effetti parificatori rispetto al matrimonio valido non hanno modo di porsi rispetto al coniuge superstite in buona fede. Il II comma dell'art.584 cod.civ. afferma testualmente che il coniuge putativo "è escluso" dalla successione quando l'ereditando è legato ad altra persona da valido matrimonio al tempo dell'apertura della successione nota4. Secondo un'opinione questa espressione determinerebbe comunque l'assegnazione al coniuge putativo superstite di un grado successorio semplicemente posposto a quello del coniuge legittimo nota5. Dunque in tutti i casi in cui quest'ultimo non potesse o non volesse venire alla successione quest'ultima avrebbe modo di essere devoluta al coniuge putativo.

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Note

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Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p. 142. Cosa dire della sentenza che dichiara l'invalidità del matrimonio che sia stata semplicemente pubblicata al tempo della morte dell'ereditando, ma che non sia ancora passata in cosa giudicata? La legge è muta sul punto, ma sembra ragionevole concludere nel senso che l'eliminazione della delazione possa essere l'effetto soltanto di una pronunzia passata in giudicato Mengoni, op.cit., pp.138 ss.. Contra, sulla scorta di un'interpretazione a contrario rispetto al modo di disporre dell'art.585 cod.civ., che fa menzione di pronunzia passata in giudicato, Cicu, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1947, p.54.
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nota

nota2

Lanzillo, Il matrimonio putativo, Milano, 1978, p.218. L'aspetto saliente dell'elemento soggettivo sul quale poggia l'istituto del matrimonio putativo può essere considerato invero quello della mancanza di responsabilità in capo al coniuge a vantaggio del quale si producono gli effetti del matrimonio putativo per il perfezionamento del vincolo matrimoniale invalido e non semplicemente l'ignoranza della causa di nullità. Cfr. Dogliotti, Gli effetti del matrimonio invalido. Il matrimonio putativo, in Tratt.dir.fam. a cura di Zatti, vol.I, Famiglia e matrimonio, Milano, 2002, p. 706.
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nota3

Mengoni, op.cit., p.139. L'A. osserva come, nell'assenza di prescrizioni in materia, sotto il vigore del codice civile del 1865, prevalesse l'opinione secondo la quale il coniuge putativo ed il coniuge legittimo concorressero in pari misura, stante l'analoga forza del titolo successorio dell'uno e dell'altro.
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nota4

Questa soluzione è stata oggetto di rilievi critici fin dai tempi dall'emanazione del codice civile. Recentemente si veda Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, inTratt.dir.priv. diretto da Rescigno, Torino, 2000, p.444. La lesione della posizione del coniuge putativo non giustificabile, dal momento che non è possibile certo configurare a carico di costui una responsabilità per l'invalidità del matrimonio.
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nota5

Mengoni, op.cit., p.141.
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Bibliografia

  • CATTANEO, La vocazione legittima, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, vol. V, 2000
  • DOGLIOTTI, Gli effetti del matrimonio invalido. Il matrimonio putativo , Milano, Tratt. dir. famiglia a cura di Zatti, 2002
  • LANZILLO, Il matrimonio putativo, Milano, 1978
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000

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