Successione a titolo universale e successione a titolo particolare



Si distingue il fenomeno della successione a titolo universale da quello della successione a titolo particolare.

Con il primo termine si identifica il subingresso di un soggetto (avente causa) in una generalità di rapporti e di situazioni giuridiche facenti capo ad un altro soggetto (dante causa), con il secondo ci si riferisce ad una vicenda traslativa avente quale riferimento unicamente uno o più rapporti o situazioni giuridiche determinate nota1.

La differenza è usualmente delineata nell'ambito della successione a causa di morte, nella quale il primo fenomeno corrisponde all'acquisto a titolo di erede, il secondo all'acquisto a titolo di legato nota2.

La successione a titolo universale importa successione in una pluralità di rapporti giuridici, pluralità che produce il subentrare dell'erede (complessivamente o pro quota ) nei rapporti attivi, in tutti quelli passivi e nelle situazioni possessorie (art. 1146 cod. civ.) nota3.

Essa appare dunque collegata indispensabilmente alla parallela acquisizione di una qualità personale: è per questo motivo che per lo più essa è riferita unicamente alla successione mortis causa.

Analoghi effetti pare sortire la dichiarazione di morte presunta (art. 58 cod. civ.).

E' appena il caso di ricordare che i diritti personalissimi non si trasmettono mortis causa, estinguendosi alla morte del titolare.

Più difficile è riproporre il duplice concetto di successione a titolo universale ed a titolo particolare nell'ambito dei rapporti inter vivos .

Ci si domanda se la successione mortis causa, proprio perché collegata all'assunzione della qualità di erede da parte dell'avente causa, configuri l'unico caso di successione a titolo universale.

Fenomeni in qualche misura riconducibili ad una successione a titolo universale possono essere individuati nella devoluzione dei beni a favore di enti che abbiano finalità analoghe nell'ambito delle persone giuridiche con fini non lucrativi (cfr. artt. 31 e ss. cod.civ.) e nella fusione tra società (artt. 2501 e ss. cod. civ.).
Per quanto attiene alla prima ipotesi sembra da escludere la riconducibilità di essa al tema in esame: non si determina infatti un caso di successione, poiché non si devolvono indistintamente tutti i rapporti e le situazioni soggettive, bensì soltanto quelle che residuano in esito al procedimento di liquidazione nota4.
In relazione alla disciplina della fusione per incorporazione pare invece che si proponga una vicenda qualificabile come il subingresso di un'entità soggettiva nell' universum jus già facente capo ad altra entità.

L'art. 2504 bis cod. civ. prevede, infatti, che tutti i rapporti e le situazioni giuridiche già facenti capo alla società incorporata vengano trasferiti alla incorporante nota5. Si deve ritenere che tra dette situazioni siano ricomprese anche eventuali obbligazioni risarcitorie facenti capo alla società incorporata (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22998/2015).

Talvolta provvedono disposizioni di legge speciali, che sanciscono il subentrare di un soggetto ad un altro. Si pensi al fenomeno della c.d. nazionalizzazione della produzione dell'energia elettrica degli anni '60 (con la attribuzione all'Enel dei rapporti già facenti capo alle società operanti nel settore). Assai più recentemente l'art. 1 del DL 22 ottobre 2016, n. 193 ha disposto l'estinzione di diritto delle società di riscossione del gruppo "Equitalia" con la contemporanea cancellazione d'ufficio dal registro delle Imprese senza liquidazione e con l'attribuzione dei rapporti giuridici pendenti all'Agenzia delle Entrate.

Quanto alla successione a titolo particolare, scontato il riferimento nel campo di quella inter vivos ad ogni vicenda negoziale in grado di determinarla, per quella mortis causa è d'obbligo far capo alla nozione di legato, nella quale si esaurisce.

Il legatario succede al de cuius soltanto in determinati rapporti attivi, non nei rapporti passivi nè nel possesso, in relazione al quale può unicamente unire il proprio possesso a quello del dante causa (c.d. accessione nel possesso: cfr. art. 1146 cod.civ.).

A volte può essere in concreto difficile stabilire se un'attribuzione a causa di morte sia stata effettuata a titolo di erede o di legato (si veda a questo proposito l'art. 588 cod.civ., norma che evoca la c.d. institutio ex re certa : non è detto che il lascito di un bene specifico qualifichi necessariamente l'attribuzione quale legato).

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 1132.
top1

nota2

Rescigno, La successione a titolo universale e particolare, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 9.
top2

nota3

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. XXII, t. 1, Torino, 1977, p. 9.
top3

nota4

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 7
top4

nota5

Capozzi, op.cit., p. 8.
top5

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • RESCIGNO, Successioni e donazioni, Padova, I, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 205-2008/T, In tema di successione senza indicazione di erede, trascrizione

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Successione a titolo universale e successione a titolo particolare"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti