Successione '' inter vivos, '' successione ''mortis causa''



La successione inter vivos consiste nel subingresso di un soggetto ad un altro in una situazione giuridica soggettiva attiva o passiva in tutti i casi in cui il fenomeno ha luogo indipendentemente dalla morte di quello dal quale la situazione giuridica soggettiva deve essere derivata nota1 .

E' appena il caso di precisare che ciò può avvenire in esito alla stipulazione di una vasta serie di pattuizioni negoziali (vendita, donazione, permuta, etc.). Si riferisce ordinariamente che la successione fra vivi non possa che essere a titolo particolare. La fondatezza di questa opinione sarà verificata in sede di analisi specifica della distinzione tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare, con riferimento alla specifica ipotesi della fusione tra società (art. 2501 cod.civ.).

La successione mortis causa è così definita perché in tanto ha luogo, in quanto il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di una situazione soggettiva attiva o passiva consegue al decesso di una persona fisica ( de cuius: cioè a dire de cuius successione agitur ) rispetto alla quale si apre il fenomeno successorio nota2.

Usualmente è soltanto in relazione alla successione mortis causa che si distingue tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare. La prima, che assume il nome di eredità, dà luogo al subingresso non già in singoli rapporti, bensì nella totalità o in una quota dei rapporti giuridici che già facevano capo al de cuius. La seconda, quella cioè a titolo particolare, assume il nome di legato ed interviene in relazione a singoli e determinati rapporti già in capo al de cuius nota3.

E' il caso di aggiungere che la nozione di successione a causa di morte comprende tanto gli acquisti che seguono la manifestazione di volontà del de cuius, quanto quelli che sono l'esito di attribuzioni operate dalla legge. Occorre tuttavia precisare che non ogni acquisto connesso alla morte di una persona fisica rappresenta un caso di successione mortis causa. Si pensi ai casi in cui l'evento morte rappresenta unicamente una modalità apposta ad atto inter vivos (vendita o donazione condizionata alla premorienza o al termine) oppure alle eventualità in cui la legge, all'infuori di qualsiasi ipotesi di successione, attribuisca ad un soggetto un diritto collegato al fatto della morte di un altro soggetto (c.d. acquisto jure proprio ) nota4.

Quest'ultima tematica merita di essere più ampiamente affrontata aliunde in modo specifico.

Occorrerà inoltre mettere a fuoco la particolarissima figura del contratto a favore di terzo nel quale il beneficio deve essere attuato in esito alla morte dello stipulante (art.1412 cod.civ.) che propone un'attribuzione inter vivos per certi versi assimilabile ad un subingresso a causa di morte.

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.149.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.11.
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nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.77.
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nota4

Analogamente Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.95.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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