Subingresso del creditore nei diritti del debitore



Nella fattispecie disciplinata dall'art. 1259 cod. civ. si può rinvenire un'ipotesi di surrogazione reale nota1.

Dispone la norma citata che, nell'ipotesi in cui la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata sia divenuta impossibile, totalmente o parzialmente, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità. Conseguentemente il creditore può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento del danno. Occorre anzitutto precisare il senso della disposizione. Non si tratta di uno strumento di tutela del credito rispetto alle condotte lesive praticate dai terzi (ciò che sarebbe riconducibile alla sfera di applicazione dell'art. 2043 cod. civ. ) azionabile jure proprio dal creditore (Cass. Civ. Sez. III, 3284/82 ). Viene in considerazione piuttosto la predisposizione a favore del creditore, nell'ambito del rapporto obbligatorio, della possibilità di un subingresso nelle ragioni di credito, a propria volta vantate dal debitore, nei confronti di colui che ha causato l'impossibilità totale o parziale. Si giunge al punto da legittimare il creditore ad esigere dal debitore ciò che costui abbia conseguito a titolo risarcitorio (surrogazione reale), ovvero a domandare al terzo la prestazione che dovrebbe essere effettuata nelle mani del debitore, quasi si trattasse di azione surrogatoria (art. 2900 cod. civ. ) nota2 .

Occorre ribadire che la disposizione ha una sfera di applicazione più ridotta di quella che appare ad un primo esame: essa deve infatti essere coordinata con il principio consensualistico che opera nell'ambito dei contratti che prevedono il trasferimento di un diritto su un bene nota3 . Ciò implica che viene a gravare sull'acquirente, ogniqualvolta lo scambio del consenso sia intervenuto tra le parti, l'eventuale rischio della perdita totale o parziale del bene riconducibile ad un soggetto estraneo rispetto al rapporto.

Note

nota1

In questo senso anche Longo, Diritto delle obbligazioni, Torino, 1950, p. 275. Contra Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 537, per il quale si dovrebbe parlare di semplice subingresso, poiché in questo caso non si avrebbe alcuna modifica del contenuto dell'originario rapporto, che, anzi, si estinguerebbe a seguito dell'impossibilità.
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nota2

Non si può parlare in questa circostanza di azione surrogatoria, perché questa presuppone l'esistenza attuale del credito per cui si agisce, mentre il creditore può esercitare il subingresso ex art. 1259 cod. civ. proprio in quanto il suo diritto si è estinto (cfr. Mosco, voce Impossibilità sopravvenuta, in Enc. dir., vol. XX, 1970, p. 435).
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nota3

In tal senso Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964, p. 187.
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Bibliografia

  • BUSNELLI, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964
  • LONGO, Diritto delle obbligazioni, Torino, 1950
  • MOSCO, Impossibilità sopravvenuta, Enc.dir., XX, 1970
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975

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