Subcontratto e collegamento negoziale



Il subcontratto è costituito da quella stipulazione che si pone come ulteriore e derivata rispetto ad un contratto principale. Una delle parti del subcontratto è, contemporaneamente, parte anche del contratto base, nel quale assume una qualità che viene a reimpiegare nel contratto derivato. Colui che ha assunto in locazione un appartamento lo loca a propria volta ad un nuovo conduttorenota1.

Esistono regole comuni a queste figure, tali da consentire la formulazione di una disciplina unitaria, ancorchè minimale?

Può essere anzitutto osservato che la caratteristica fondamentale del subcontratto è quella del mantenimento del contratto base (o contratto-padre) in contemporanea, anzi, quale necessario presupposto, del contratto derivato (o contratto-figlio)nota2.

Dal punto di vista descrittivo il rapporto tra contratto-padre e subcontratto-figlio o derivato si pone come una catena, nella quale l'anello superiore consente a quello inferiore di non cadere nel vuoto. Nell'esempio di cui sopra, se viene dichiarato nullo, viene annullato ovvero risolto o rescisso il contratto in base al quale Tizio ha concesso il bene in locazione a Caio, non può che cadere anche l'ulteriore sublocazione che ha consentito a Sempronio di godere l'immobile. Evidentemente questo nesso di interdipendenza è unilaterale e non vicendevole: le alterazioni patologiche afferenti al contratto derivato non possono sortire effetti sul contratto basenota3.

Dal riferito punto di vista occorre comunque differenziare il subcontratto dalle ordinarie vicende contrattuali "a catena". Se Tizio vende a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia e, in seguito, Caio vende a Sempronio lo stesso appartamento, non si può certamente ravvisare una subvendita. Si tratta, assai semplicemente, di vicende contrattuali autonome l'una rispetto all'altra. Una dipendenza invero si può ravvisare per quanto attiene agli eventuali vizi che inficiassero l'atto che costituisce il presupposto dell'ulteriore vendita. Si può fare riferimento a questo proposito al diverso problema della opponibilità ai terzi (tali gli aventi causa da colui che ha acquistato in base ad un titolo viziato) di siffatti vizi, secondo le ordinarie regole che disciplinano l'invalidità del contratto. Non vengono tuttavia in esame fattispecie contrattuali contemporaneamente operative secondo il modulo già esposto. La prima alienazione ha infatti in tutto e per tutto esaurito i propri effetti e non si pone, nei confronti della seconda alienazione, se non come mero antecedente logico-giuridico. Nel subcontratto invece il contratto base deve possedere una valenza operativa attuale allo scopo di supportare e giustificare la pari operatività del contratto derivato.

Questo legame importa una dipendenza del contratto derivato rispetto al contratto base che eccede rispetto a quella che, normalmente, si pone nell'ambito di contratti "a catena" non interdipendenti (come nell'esempio delle vendite successive l'una all'altra). Diventano rilevanti eventi che non attengono soltanto alle anomalie contrattuali, bensì al funzionamento, alla fisiologia negoziale. Ad esempio, nel subappalto l'accettazione senza riserve dell'appaltatore rimane condizionata alla pari accettazione da parte del committente (Cass. Civ. Sez. II, 8202/90 ).

Chiarito questo aspetto, occorre meglio indagare sulla peculiare efficienza, nelle ipotesi in discorso, del principio di relatività degli effetti del contratto, in base al quale res inter alios acta tertio neque nocet, neque prodest.

Constatata l'autonomia formale tra contratto e subcontratto (contratti di per sé compiuti, dotati ciascuno di un substrato soggettivo autonomonota4), si dovrebbe riferire dell'insussistenza di qualsiasi rapporto tra i contraenti che non sono parti dello stesso contratto. Per riportarci all'esemplificazione già fatta, tra Tizio (che ha concesso in locazione a Caio l'appartamento) e Sempronio (che ha ricevuto da Caio in sublocazione lo stesso appartamento) non intercorre alcuna stipulazione: detti soggetti sono terzi l'uno rispetto all'altro. Caio è invece parte di entrambi i contratti, facendo la di lui figura soggettiva, per così dire "da ponte" tra contratto e subcontratto.

Il modo di disporre di alcune norme, precisamente dell'art. 1595 cod.civ. in tema di sublocazione e dell'art. 1717 cod.civ. per quanto attiene al submandato, induce tuttavia ad osservazioni di segno opposto nota5.

Ai sensi della prima norma, il locatore vanta infatti un'azione diretta nei confronti del subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione (Pretura di Napoli, 29-03-1993 ).

Analogamente, a mente del IV° comma dell'art. 1717 cod.civ., il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Come si giustifica l'esperibilità dell'azione diretta tra soggetti tra di loro terzi?

Si tratta indubbiamente di regole aventi natura eccezionale: la legge istituisce un collegamentonota6 fondato sia sull'interdipendenza economica dell'operazione, sia sul riferito nesso giuridico di subalternità del contratto derivato rispetto al contratto basenota7.

A proposito dell'elemento causale che contraddistingue il contratto derivato, si può riferire di un subcontratto omogeneo e di un subcontratto eterogeneo nota8. Tra appalto e subappalto, tra affitto e subaffitto v'è indubbiamente un'identità causale che non si rinviene nel collegamento tra locazione e comodato che il conduttore venga a perfezionare, concedendo in godimento ad un terzo, senza corrispettivo, il bene locatogli. Nell'esempio fatto, il comodato si pone come contratto di secondo grado, derivato rispetto alla locazione. La causa del contratto base è dunque differente rispetto a quella del contratto derivatonota9.

Note

nota1

Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.728.
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nota2

Analogamente Messineo, Il contratto in generale, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1973, p.733 e Ricciuto, Il subcontratto, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1221.
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nota3

Chinè-Miliano, Il subcontratto tra teoria generale ed ipotesi tipiche, in Giust.civ., vol.II, 1993, p.594 e Messineo, cit., p.734.
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nota4

Così Chinè-Miliano, cit., p.578.
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nota5

Analogamente Messineo, cit., p.741, che riconosce nelle ipotesi in esame un concorso di azioni, riconosciuto dalla legge, contro il medesimo soggetto.
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nota6

Riconoscono l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto-padre ed il subcontratto-figlio, Gasperoni, Collegamento e connessione tra negozi, in Riv.dir.comm., 1955, p.378 e Chinè-Miliano, cit., p.589. Contra Bianca, cit., p.730, per il quale il subcontratto costituirebbe "un'autonoma figura di dipendenza di un contratto rispetto ad un altro (subderivazione), caratterizzata dal reimpiego della posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione" e non una forma di collegamento negoziale, poiché egli intende il collegamento come "un fenomeno di interdipedenza funzionale tra più contratti tutti necessari per realizzare un programma unitario". In realtà, si deve a ciò opporre che il collegamento negoziale si può anche atteggiare come subordinazione ed accessorietà rispetto ad un altro contratto, ed allora sarebbe perfettamente configurabile anche per il subcontratto (in questo senso si veda anche Messineo, cit., p.744).
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nota7

Bianca, cit., p.729. Non mancano, tuttavia, opinioni (Ricciuto, cit., p.1229) secondo cui le norme in tema di locazione che prevedono una azione diretta nei confronti di un soggetto diverso dalla propria controparte, lungi dall'essere eccezionali si porrebbero come prototipo di tutte le fattispecie subcontrattuali. Ne seguirebbe la loro applicazione analogica a tutti i casi di subcontratto, poiché si sarebbe in presenza di un collegamento negoziale in cui l'operazione economica si realizza fra il contraente principale ed il terzo subcontraente (sussisterebbe cioè un nesso tanto giuridico quanto economico). Introdurre tuttavia criteri di determinazione metagiuridici (come sarebbe la valutazione economica dell'operazione) non pare essere un corretto modo di affrontare il problema, senza considerare il fatto che quando il legislatore ha inteso disciplinare il rapporto tra subcontraente e contraente del contratto-base (terzo rispetto al subcontratto) lo ha esplicitamente previsto. Si deve perciò ribadire la natura eccezionale di disposizioni come l'art.1595 cod.civ..
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nota8

Altri Autori (Chinè-Miliano, cit., p.575) preferiscono qualificare le ipotesi  di subcontratto eterogeneo come subcontratto improprio, sulla base della considerazione che si instaura un rapporto giuridico contrattuale appartenente ad un tipo diverso rispetto a quello del contratto-base.
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nota9

Baccigalupi, Appunti per una teoria del subcontratto, in Riv.dir.comm., 1943, p.191 e Messineo, voce Contratto derivato-subcontratto, in Enc.dir., vol.X, Milano, 1962, p.80.
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Bibliografia

  • BACCIGALUPI, Appunti per una teoria del subcontratto, Riv.dir.comm., 1943
  • CHINE’, MILIANO, Il subcontratto tra teoria generale ed ipotesi tipiche, Giust.civ., II, 1993
  • GASPERONI, Collegamento negoziale e connessione fra negozi, Riv.dir.comm., 1955
  • MESSINEO, Contratto derivato-Subcontratto, Enc.dir., X, 1962
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • RICCIUTO, Il subcontratto, Torino, I contratti in generale, II, 1999

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