La pattuizione di accollo può essere variamente strutturata. La legge prevede essenzialmente all'art.
1273 cod. civ.
l'accollo trilatere o esterno, la cui configurazione è assimilabile, come meglio si dirà, al
contratto a favore di terzo (art.
1411 cod. civ. ). Non è tuttavia da escludersi che l'accollo possa essere stipulato come
accordo bilaterale (tra debitore accollato e l'accollante, nuovo debitore:
accollo interno o bilatere), rispetto al quale cioè il creditore rimanga estraneo.
L'accollo esterno può essere cumulativo o privativo. Nel primo caso all'antico debitore se ne aggiunge uno nuovo
nota1, nel secondo invece l'originario debitore viene liberato
nota2 .
Note
nota1
Bianca, Diritto civile, col. IV, Milano, 1998, p. 683, precisa che l'originale debitore (accollato) diviene condebitore solidale insieme all'assuntore (accollante) e la sua posizione debitoria è assoggetta alla disciplina comune della solidarietà. Ne segue che il creditore (accollatario) può chiedere all'accollato direttamente il pagamento senza prima doversi rivolgere all'accollante. Contra Rescigno, voce Accollo, in Dig.disc.priv., sez.civ., vol. I, Torino, 1987; Mancini, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, Obbligazioni e contratti-I-, vol. IX, Torino, 1999, pp. 483 e ss., i quali sostengono che l'accollo cumulativo fa degradare l'obbligazione del debitore originario in obbligazione sussidiaria. Il creditore avrebbe dunque l'onere di chiedere in via preventiva l'adempimento all'accollante.
top1nota2
In tal senso Lazzara, Accollo e liberazione del debitore originario, in Riv. trim.dir. e proc. civ., vol. II, 1957, pp. 1296 e ss.
top4; Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, pp. 100 e ss.
top2Bibliografia
- LAZZARA, Accollo e liberazione del debitore originario, Riv.trim.dir.e proc.civ., II, 1957
- MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
- RESCIGNO, Accollo, Torino, Disc.priv.sez.civ., I, 1984
Prassi collegate
- Quesito n. 173-2007/C, Modifica del termine del mutuo oggetto di accollo, intervento del solo accollante