Struttura del leasing finanziario: il collegamento negoziale


Disputata è la natura giuridica del leasing finanziario. Se è certo che esso coinvolge una pluralità di soggetti (fornitore, utilizzatore e concedente), non del tutto perspicua appare la struttura contrattuale. Dal punto di vista economico è chiara l'interdipendenza delle posizioni delle parti. In tanto il concedente si procura la proprietà del bene acquistandolo dal fornitore, in quanto l'utilizzatore lo abbia indicato come confacente alle proprie esigenze e si sia impegnato a prenderlo in consegna a titolo di locazione finanziaria. Dunque accanto ad una compravendita si pone la locazione finanziaria. Rapporto trilaterale o collegamento negoziale tra due distinti contratti bilaterali? Appare del tutto prevalente, sia in dottrinanota1, sia in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez.III, 6728/05) l'opinione secondo la quale il leasing finanziario dia vita ad un contratto essenzialmente bilaterale, intercorrente cioè tra concedente ed utilizzatore. Deve, in altri termini, essere distinto il contratto di leasing rispetto a quello di acquisto del bene, intercorrente tra fornitore e concedente. Messa a fuoco la consistenza soggettiva dei due distinti congegni contrattuali, è chiaro come tra gli stessi si evidenzi un'ipotesi di collegamento negoziale (Cass. Civ. Sez. III, 19657/04; Cass. Civ. Sez. III, 10032/04; Cass. Civ. Sez. III, 17145/06). Ciò è palesato anche dall'usuale partecipazione dell'utilizzatore in sede di contratto di compravendita. Detta partecipazione non determina l'assunzione in capo a costui della qualità di parte, essendo piuttosto funzionale a chiarire le finalità dell'acquisizione del bene, destinato a soddisfarne le esigenze pratiche. L'utilizzatore è inoltre espressamente investito della legittimazione attiva in ordine alle azioni volte a far valere i vizi della cosa nei confronti del fornitore (configurandosi comunque un litisconsorzio necessario: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5125/04). Si pensi alla possibilità di agire per l'annullamento per dolo del contratto di vendita del bene che costituisce il presupposto della locazione finanziaria: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 4065/2014.
L'utilizzatore può inoltre agire nei confronti del fornitore perchè sia accertata l'entità del corrispettivo a costui spettante (Cass. Civ. Sez. III, 23794/07). Questo risultato sarebbe più difficilmente giustificabile qualora l'utilizzatore prendesse parte unicamente al contratto di leasing e non a quello di compravendita. Il nesso di interdipendenza tra i due atti si rafforza considerando che nel contratto di leasing (intercorrente tra concedente ed utilizzatore) viene fatta espressa menzione del fatto che la successiva vendita collegata è posta in essere all'esclusivo scopo di far conseguire all'utilizzatore la disponibilità del bene che sta per essere acquistato dal concedente. Tale bene viene infatti scelto direttamente dal primo che l'ha indicato al secondo, ritenendole pienamente conforme alle proprie esigenze.

La configurazione del collegamento negoziale tra contratto di locazione finanziaria e compravendita permette da un lato all'inefficacia di un rapporto di riverberarsi anche sull'altro, dall'altro di configurare una diretta in capo a ciascuna parte ad agire contro le altre. Ciascuna è infatti portatrice di un interesse proprio nascente dalla complessiva operazione (indipendentemente dal singolo bilaterale rapporto concluso)nota2. In considerazione di ciò è stato deciso come l'eccezione dell'utilizzatore di inadempimento dell'obbligazione di consegnare il bene è opponibile alla parte finanziatrice, la quale non potrebbe invocare utilmente la clausola che riversa sul solo utilizzatore il rischio della mancata consegna (Cass. Civ., Sez. II, 16235/11).

Potrebbe tuttavia darsi il caso (assolutamente raro nella prassi) in cui i due contratti siano assolutamente autonomi. Si pensi all'ipotesi in cui il concedente acquisti il bene incondizionatamente, senza cioè rendere edotto il fornitore del motivo dell'acquisto, provvedendo in seguito a concederlo in uso all'utilizzatorenota3. Peraltro soggetti ad una considerazione autonoma sono gli stati soggettivi dei contraenti. Si pensi al requisito della buona fede che, ai sensi dell'art.1153 cod.civ., è necessario per fondare l'acquisto a non domino in capo all'acquirente di un bene mobile. E' stato deciso in proposito che la buona fede possa sussistere anche unicamente in capo al concedente, senza che abbia rilevanza lo stato soggettivo dell'utilizzatore (Cass. Civ. Sez. III, 11719/02).

Giova da ultimo mettere a fuoco l'elemento della consecuzione cronologica dei due distinti contratti che sostanziano l'operazione. Usualmente infatti la stipulazione del contratto di leasing tra concedente ed utilizzatore precede l'acquisto del bene. Nell'atto di compravendita peraltro si fa menzione dell'intervenuto perfezionamento del leasing. Ne segue che in quest'ultimo strumento negoziale la deduzione dell'oggetto dovrà tener conto dell'altruità della res, la cui proprietà è ancora in capo al fornitore. Spesso di tale aspetto non si tiene debito conto, anche se usualmente è prevista una clausola che qualifica espressamente come inefficace la locazione finanziaria nell'ipotesi di mancata acquisizione del bene in capo al concedente.

Note

nota1

Calandra Buonaura, Orientamenti della dottrina in tema di locazione finanziaria, in Riv.dir.civ., 1978, II, p. 185; Clarizia, I contratti di finanziamento: leasing e factoring, Torino, 1989, p. 70; De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p.215. A questa prevalente impostazione si sono opposti coloro (Purcaro, La locazione finanziaria: leasing, Padova, 1998, p. 24; Corbo, Autonomia privata e causa di finanziamento, Milano, 1990, p. 192) che hanno invece reputato di dover costruire la fattispecie in chiave di contratto plurilaterale senza comunione di scopo (al quale dunque non si applicano le norme di cui agli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 cod.civ.). Secondo questa impostazione saremmo di fronte ad una fattispecie contrattuale a formazione progressiva. In un primo tempo avrebbe luogo l'accordo tra fornitore-venditore ed acquirente-utilizzatore. Successivamente il concedente aderirebbe al contratto. Egli da un lato recepirebbe le statuizioni già concordate tra le parti, dall'altro porrebbe le proprie. Questa costruzione non ha riscontrato consensi tra gli interpreti (Cfr. Lener, La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica", in Studium iuris, 2001, p. 1157). Ci si è domandati, in particolare, se l'acquirente-concedente possa reputarsi titolare dell'azione di cui all'art. 2932 cod.civ. in quanto destinatario della promessa effettuata dal fornitore-venditore.
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nota2

Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980, p. 821; Varrone, Leasing finanziario e sale-lease back, in Impresa, amb. e pubbl. amm., 1975, p. 662; Munari, Il leasing finanziario nella teoria dei crediti di scopo, Milano, 1989, p. 190. La pregnanza del collegamento peraltro manifesta i propri effetti anche in relazione ad altri aspetti. E' stato così deciso che il patto di riscatto accessorio rispetto al leasing stipulato tra concedente ed utilizzatore crei un collegamento tra i due atti tale da non permettere la cessione separata del secondo rispetto al primo (Cass. Civ. Sez. III, 11240/03).
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nota3

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 377, a giudizio del quale occorrerà valutare la concreta volontà delle parti.
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Bibliografia

  • CALANDRA-BUONAURA, Orientamenti della dottrina in tema di locazione finanziaria, Riv. dir. civ. , II, 1978
  • CLARIZIA, I contratti di finanziamento: leasing e factoring, Torino, 1989
  • CORBO, Autonomia privata e causa di finanziamento, Milano, 1990
  • DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990
  • FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980
  • LENER, La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica", Studium Iuris, 2001
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MUNARI, Il leasing finanziario nella teoria dei crediti di scopo,, Milano, 1989
  • PURCARO, La locazione finanziaria: leasing, Padova, 1998
  • VARRONE, Leasing finanziario e sale-lease back, Impresa , amb. e pubbl. amm., 1975

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