Specie di domicilio



A differenza di quanto si ha modo di constatare per la residenza, esistono varie specie di domicilio.

  1. Una prima distinzione si pone tra domicilio generale e domicilio speciale. La distinzione trae spunto dalla quantità degli affari o degli interessi rapportati al luogo. Uno soltanto è il domicilio generale, che corrisponde alla localizzazione degli affari e degli interessi del soggetto nella generalità, con l'eccezione di quelli che fossero allocati altrove. In quest'ultimo caso si avrebbe domicilio speciale, nozione per l'appunto corrispondente alla radicazione di un singolo affare presso un determinato luogo. Si prenda ad esempio il caso della domiciliazione speciale di un affare contenzioso presso un avvocato. A pena di nullità l'elezione del domicilio deve farsi per atto scritto (art. 47 cod.civ. ) nota1. Mentre, come detto, unico è il domicilio generale, plurimi possono essere i domicili speciali. Si può altresì rilevare che mentre il domicilio generale è necessario, nel senso che non si ha soggetto che non abbia un domicilio, indipendentemente dall'entità degli affari o del patrimonio che sono al medesimo riconducibili, il o i domicilii speciali sono meramente eventuali, potendo anche concretamente difettare.
  2. Si parla anche di domicilio volontario o elettivo in contrapposizione al concetto di domicilio necessario nota2. La prima nozione corrisponde alla localizzazione degli interessi liberamente scelta dalla persona e riguarda tanto il domicilio generale quanto gli eventuali domicili speciali. Necessario è il domicilio imposto dalla legge a soggetti determinati, in considerazione della loro condizione di incapacità di agire. Si prenda ad esempio il domicilio del minore, cui è imposto il domicilio nel luogo di residenza della famiglia ovvero del genitore con il quale convive (art. 45 cod.civ.) nota3.


Note

nota1

L'elezione di domicilio speciale viene configurata come un atto giuridico unilaterale, ai fini della cui validità non sarebbe sufficiente un comportamento concludente, occorrendo indispensabilmente una manifestazione espressa di volontà. Cfr. Vitucci, Domicilio speciale (elezione di), in Enc. dir., pp.897 e ss.
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nota2

Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.28; Stanzione, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.343.
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nota3

Può essere definito senz'altro necessario, in quanto prestabilito dalla legge per ogni persona, il domicilio fiscale. Esso viene esaurientemente disciplinato dall'art. 58 D.P.R. 600/73, il quale stabilisce che le persone fisiche, ai fini dell'applicazione delle imposte, abbiano il domicilio fiscale nell'anagrafe nel quale sono rispettivamente iscritte.
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Bibliografia

  • STANZIONE, Torino, Comm.cod.civ. di Perlingieri, 1983
  • VITUCCI, Domicilio speciale (elezione di), Enc.dir., XIII


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