Specie di diritti soggettivi: diritti assoluti e diritti relativi



Tra i diritti soggettivi distinzione di fondamentale importanza è quella che si pone tra diritti assoluti , che assicurano al titolare una situazione di potere consistente nell'immediata relazione con un bene che egli può far valere nei confronti di tutti e diritti relativi , atti a garantire un potere in ordine ad una pretesa che il titolare può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate.

Tra i diritti assoluti vi sono i diritti reali , vale a dire i diritti su una cosa.

Essi consistono nell'attribuzione, relativamente ad una cosa, di una serie di facoltà che si atteggiano come un potere tendenzialmente pieno per quanto attiene alla proprietà, più limitato per i cosiddetti diritti reali minori (su cosa altrui).

Si è già detto dell'aspetto strutturale della relazione immediata tra il soggetto e l'oggetto che vale a connotare i diritti assoluti nota1 e sull'artificiosità della costruzione della teorica del dovere generico di astensione nota2, sia pure nella sua meno arcaica configurazione secondo la quale i soggetti passivi del diritto reale non sarebbero tutti i consociati, ma soltanto coloro che potessero venire, di fatto, a contatto con la cosanota3.

In realtà i diritti assoluti, proprio perchè tali, vivono al di fuori di un rapporto, del nesso cioè che lega giuridicamente più soggetti.

Per quanto attiene ai diritti relativi con particolare riferimento al diritto di credito, che ne costituisce forse la specie di maggior rilevanza, si pone come fondamentale la condotta di un soggetto, l'obbligato, che costituisce il termine passivo del rapporto giuridico.

Questi deve tenere un certo comportamento in cui propriamente consiste la prestazione: essa può variamente atteggiarsi in un dare, in un fare, in un non fare.

Quanto detto vale a dar conto del perchè, mentre è sufficiente l'esercizio del diritto reale per realizzare l'interesse tutelato, invece per quanto attiene ai diritti relativi ed in particolare per il diritto di credito risulta indispensabile la cooperazione di un altro soggetto affinchè si possa dire soddisfatto l'interesse del creditore.

Nei diritti relativi, al contrario di quanto accade per i diritti assoluti, esercizio e realizzazione del diritto soggettivo possono non coincidere nota4.

Tra i diritti relativi si possono annoverare oltre ai diritti di credito anche i diritti a contenuto non patrimoniale di carattere familiare (es.: rapporti personali tra i coniugi); tra i diritti assoluti non vi sono solo i diritti reali ma anche i cosiddetti diritti della personalità (diritto al nome, all'immagine, ecc.) nota5.

La dottrina tradizionale pone in evidenza che, sia per quanto attiene il diritto di credito sia per il diritto reale, si pone anche un lato passivo, costituito dal dovere: dovere (rectius obbligo) di uno o più soggetti determinati nel diritto di credito, dovere negativo, di astensione, nel diritto reale.

Questa ricostruzione tuttavia postula che entrambe le situazioni si situino all'interno di un rapporto giuridico, di un nesso tra (almeno) due soggetti, uno dei quali vanterebbe un potere commisurato al dovere dell'altro soggetto, ciò che invece viene negato per i diritti assoluti.

Vi sono inoltre ipotesi nelle quali al potere di un soggetto (titolare del diritto potestativo) non corrisponde un dovere di un altro soggetto, ma una condizione giuridica differente, denominata soggezione nota6.

Questa situazione giuridica soggettiva corrisponde ad un non poter impedire da parte di un determinato soggetto una modificazione giuridica destinata a sortire efficacia nella propria sfera.

Il diritto potestativo dunque consiste nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto senza l'intervento positivo di costui (così, ad es., il contraente che abbia pattuito una caparra penitenziale, ex art. 1386 cod.civ. , può liberamente recedere dal contratto) il che non significa (come meglio vedremo) che quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di violare tale diritto. Si pensi al titolare di un diritto di opzione in ordine all'acquisto di un bene che, in pendenza del termine per esercitare tale diritto, venga alienato a terzi dal soggetto passivo.

Note

nota1

Così anche Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.58.
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nota2

Si veda Santoro-Passarelli, voce Diritti assoluti e relativi, in Enc. dir., XII, p.748 e ss..
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nota3

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.69.
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nota4

V. Pugliatti, voce Esercizio del diritto (dir. priv.), in Enc. dir., XV, 1966, p.622 e ss..
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nota5

Si confrontino, tra gli altri, Messinetti, Personalità (diritti della), in Enc. dir., XXXIII, 1984, p.355 e ss.; De Cupis, I diritti della personalità, Milano, 1982.
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nota6

Cfr. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.23; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.71.
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Bibliografia

  • DE CUPIS, I diritti della personalità, MIlano, 1982
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINETTI, Personalità, Milano, Enc. Dir., XXXIII, 1984
  • PUGLIATTI, Esercizio del diritto (dir.priv.), Enc. Dir., XV, 1966
  • SANTORO PASSARELLI, Diritti assoluti e relativi, Enc.dir.
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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