Specie di condizione: sospensiva, risolutiva, casuale, potestativa, mista



La più rilevante distinzione tra le specie di condizione (art. 1353 cod.civ.) è quella tra condizione sospensiva e condizione risolutiva. Lo stesso evento può essere dedotto nella clausola condizionale sia al fine di scandire il momento a partire dal quale eventualmente si produrranno gli effetti dell'atto, sia per specificare i presupposti in forza dei quali l'atto perderà retroattivamente gli effetti che nel frattempo è idoneo a produrre.

E' possibile, ad esempio, che il rilascio di una concessione ad aedificandum sia dedotto quale evento condizionante l'efficacia di una vendita immobiliare alternativamente nel modo che segue:
  1. ti venderò l'immobile se conseguirai la concessione (condizione sospensiva);
  2. ti vendo l'immobile, ma nel caso in cui tu non consegua la concessione, verranno meno gli effetti dell'atto (condizione risolutiva). Sub a) se l'evento si verifica si producono retroattivamente (nel modo che analizzeremo meglio specificamente) gli effetti traslativi dell'atto di vendita. Qualora invece l'evento manchi l'atto rimane definitivamente inefficace.

Sub b) se l'evento si verifica, la vendita perde la propria efficacia retroattivamente fin dall'inizio. Qualora, al contrario, non si verifichi, si consolideranno gli effetti che pure si sono inizialmente prodotti.

In giurisprudenza si reputa che solo il contratto di vendita sottoposto a condizione risolutiva possa sortire effetti traslativi, non potendo, quello sottoposto a condizione sospensiva, essere considerato come qualificato da efficacia reale traslativa. Esso sortirebbe dunque effetti meramente obbligatori (Cass. Civ., 9062/94; Cass. Civ., 573/83).

Anche se in linea di principio la distinzione è semplice, in concreto può non essere così perspicuo verificare se un atto deve considerarsi sottoposto ad una condizione sospensiva o risolutiva. Nel caso di residua incertezza sulla natura della relativa clausola, non v'è in dottrina unanimità di opinioni circa i criteri da utilizzare per dirimere il dubbionota1 .

Ulteriore distinzione, che si riferisce all'importanza della volontà delle parti relativamente al meccanismo di verificazione dell'evento dedotto sub condicione, è quella tra condizione potestativa, casuale, mista.

Casuale è la condizione la cui verificazione dipenda dal caso (ovvero dalla volontà di terzi: il che equivale a far riferimento al caso, a meno che una delle parti non possa intervenire nel processo di formazione di questa volontà)nota2 .

Condizione potestativa è quella in cui l'evento consiste in un fatto umano rientrante in una scelta discrezionale del soggetto che la deve porre in essere, scelta che impone un impegno di una qualche consistenza per chi lo assume (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5099/88).

Condizione mista è quella la cui verificazione dipenda per parte dal caso, per parte dalla volontà di una delle partinota3. Si pensi al contratto preliminare di vendita immobiliare i cui effetti obbligatori siano sottoposti alla condizione consistente nella concessione di finanziamento bancario finalizzato a consentire il pagamento in tutto o in parte del prezzo (Cass. Civ., Sez. II, 22046/2018).

Nell'ambito delle condizioni potestative, particolare importanza assume la considerazione della condizione meramente potestativa (art. 1355 cod.civ.).

Si distingue inoltre tra condizione positiva e condizione negativa, a seconda che l'evento dedotto nella clausola consista in un avvenimento positivo, ovvero nel difetto di un determinato accadimentonota4 .

Di non secondaria importanza è il rilievo in base al quale la condizione può essere apposta ad un atto nell'esclusivo interesse di una delle parti: si parla a tal proposito di condizione unilaterale nota5. Tale può essere considerata la condizione solamente quando vi sia una clausola che valga a qualificarla espressamente in questo senso, oppure quando la detta qualità si ritragga da elementi idonei a manifestare l'esclusivo interesse di una soltanto delle parti alla dinamica condizionale (Cass. Civ., Sez.II, 5692/12; Cass. Civ., Sez.I, n. 6423/03).

Note

nota1

Secondo un'opinione (Natoli, Della condizione, in Comm.cod.civ., a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1944, vol.IV, p.445) la scelta cadrebbe a favore della condizione risolutiva, in ragione della attuazione immediata degli effetti contrattuali. A parere di altri (Rescigno, voce Condizione , in Enc.dir., p.785) sarebbe invece preferibile qualificare la condizione sospensiva per una sorta di privilegio di quest'ultima. Sembra tuttavia che la soluzione più corretta importi la previa e necessaria interpretazione delle reali intenzioni dei contraenti (Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.197), avuto riguardo anche all'assetto che le parti si sono date (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.51).
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nota2

Falzea, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, Milano, 1941, p.151.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.276.
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nota4

Santoro-Passarelli, cit., p.198.
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nota5

Cfr.Petrelli, La condizione elemento essenziale del negozio giuridico, Milano, 2000, p.226.
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Bibliografia

  • FALZEA, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, Milano, 1941
  • NATOLI, Della condizione, Firenze, Comm.cod.civ. D'Amelio Finzi, IV, 1944
  • PETRELLI, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000
  • RESCIGNO, Condizione, Enc.dir.

Prassi collegate

  • Quesito n. 166-2017/I, Cessione di quote di s.r.l. risolutivamente condizionata, aumento di capitale ed effetti dell’avveramento della condizione
  • Quesito n. 308-2015/C, Apposizione successiva di una condizione risolutiva
  • Quesito n. 63-2014/I, Trasformazione della società incorporante subordinata all'efficacia della fusione
  • Quesito n. 18-2015/I, Inammissibilità di aumento di capitale risolutivamente condizionato
  • Quesito n. 761-2014/I, Cessione di quota srl tra coniugi sottoposta a condizione risolutiva
  • Quesito n. 357-2014/C, Atto di donazione sottoposta alla condizione risolutiva della alienazione del bene donato a terzo non gradito

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