Sottrazione beni ereditari


E DECADENZA DALLA FACOLTA' DI RINUNZIA

Prevede l'art.527 cod.civ. che la condotta del chiamato all'eredità che abbia sottratto o nascosto beni appartenenti all'asse, cagioni la decadenza dalla facoltà di farvi rinunzia, dovendo essere considerato erede puro e semplice. Ciò, nonostante l'eventuale atto di rinunzia. Si tratta di un'ipotesi di acquisto automatico dell'eredità che preclude al chiamato anche un'eventuale accettazione beneficiata. Quanto all'elemento soggettivo, appare indispensabile sia che il chiamato conosca dell'appartenenza dei beni al compendio ereditario, sia che sottrazione o nascondimento siano frutto di un contegno cosciente e volontario nota1. Non occorre che il chiamato si rappresenti (o addirittura investa di volizione) gli effetti del proprio comportamento. D'altronde la decadenza di cui alla norma in esame non si verifica se l'agente era convinto di disporre di beni a lui medesimo appartenenti ovvero di terzi, ma non riconducibili all'eredità.

Secondo un'opinione, la prescrizione in esame costituirebbe una sanzione per il delato: la sottrazione o il nascondimento di beni ereditari sarebbe punito, quale condotta illecita, con la decadenza dalla facoltà di fare rinunzia nota2. V'è invece chi vi scorge semplicemente un caso di accettazione tacita nota3. La questione appare invero di sapore eminentemente classificatorio, anche se le due qualificazioni non sembrano escludersi vicendevolmente. Non v'è chi non veda come, d'altronde, la comminatoria della perdita della duplice facoltà di rinunziare ovvero di limitare la propria responsabilità avvalendosi della procedura dell'accettazione beneficiata possieda una valenza eminentemente punitiva nei confronti di un soggetto il cui comportamento non è certo commendevole.

L'azione di sottrazione o di occultamento deve seguire l'apertura della successione, ma è indifferentemente rilevante sia se intervenga prima della rinunzia all'eredità, sia se abbia luogo in un momento successivo all'atto abdicativo. Ciò che conta è unicamente che il diritto di accettare l'eredità non sia andato prescritto in esito al decorso del decennio di cui all'art.480 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 6412/84 ).

Note

nota1

Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.494 e Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.313.
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nota2

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.82; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.456.
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nota3

Si veda Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.137, secondo il quale non potrebbe essere considerata una sanzione il fatto di diventare erede. La decadenza costituirebbe una garanzia per i creditori del de cuius, ai quali non sarebbe opponibile, da parte del chiamato, l'esonero o la limitazione di responsabilità conseguente ad una rinunzia o ad un'accettazione beneficiata. La sanzione, tuttavia, non consiste nell'essere considerato erede, bensì nell'essere privato della scelta tra accettare puramente e semplicemente, accettare con beneficio d'inventario ovvero rinunziare. Se questa opinione può essere condivisibile, non sembra si possa dire altrettanto per l'ulteriore conseguenza che dalle cose dette l'Autore citato ricava e cioè la configurazione di questo caso in chiave di accettazione tacita. Infatti mediante la condotta consistente nel sottrarre o nascondere qualche bene dell'eredità, il chiamato dimostra solo di volersi impossessare di quei beni. Perciò il suo atteggiamento non pare per nulla indicativo della volontà di accettare: così Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ.e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.187.
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Bibliografia

  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

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