Sottoscrizione integrale del capitale sociale (costituzione di società per azioni)



A mente del n. 1 dell'art. 2329 cod. civ. è indispensabile che, in sede di costituzione della società per azioni, ne venga sottoscritto integralmente il capitale. In altri termini occorre che tutti i soci si siano impegnati ad effettuare i versamenti corrispondenti alla parte del capitale sociale a loro imputabile già all'atto della stipulazione dell'atto costitutivo. Il notaio non potrà, in difetto, procedervi.

Cosa riferire di un eventuale sottoscrizione sottoposta, in tutto o in parte, a condizione? Anche in questo caso si deve reputare mancante il presupposto legale per poter procedere validamente al perfezionamento dell'atto nota1. La legge vuole infatti che l'esistenza e la misura del capitale sociale sia certa, ciò che evidentemente non si potrebbe riferire qualora si facesse dipendere da un evento futuro ed incerto la sussistenza dell'obbligazione relativa alla sottoscrizione anche parziale di una o più delle partecipazioni sociali.

Note

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Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, p. 380.
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Bibliografia

  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001

Prassi

  • Quesito n. 1105-2014/I, Costituzione di s.r.l. e aumento di capitale
  • Quesito di Impresa n. 133-2013/I, Aumento di capitale in sede di costituzione della società, mancato versamento dei decimi ed esclusione del socio

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