Sostituzione plurima e reciproca



L'art. 689 cod.civ. assume in considerazione due speciali casi di sostituzione identificati nella stessa titolazione della norma come sostituzione plurima e reciproca. Ai sensi del I comma della norma possono infatti sostituirsi più persone ad una sola e, viceversa, una sola a più. Si faccia il caso di Tizio che istituisca erede Sempronio e a costui sostituisca Primo e Secondo in parti eguali tra loro nota1. A questa ipotesi è riservato l'appellativo di sostituzione plurima, mentre il caso inverso, quello cioè in cui Tizio abbia istituito Primo e Secondo ad essi sostituendo Sempronio non può, a rigore, essere qualificato come tale nota2.

Il II comma della norma in esame prevede che la sostituzione possa anche essere reciproca tra coeredi istituiti. Qualora i medesimi siano stati beneficiati per quote diseguali, la proporzione tra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Si pensi all'esemplificazione che segue nota3. Il de cuius lascia a Caio metà dell'eredità, mentre beneficia Tizio e Mevio in ragione di un quarto ciascuno, sostituendo reciprocamente fra loro tutti e tre i predetti. Non venendo Tizio alla successione, la di lui porzione sarebbe ripartita tra Caio e Mevio in modo tale che il primo fruirebbe di un lascito doppio rispetto al secondo (spettando dunque a Caio i due terzi ed il residuo terzo a Mevio) conformemente alla primitiva indicazione del testatore. Qualora fosse invece Caio a non volere o a non potere accettare Tizio e Mevio diventerebbero eredi per la quota di metà, vale a dire in una posizione paritetica l'uno rispetto all'altro. Si è osservato come la norma svolga una funzione integrativa i cui effetti sfumano nell'ipotesi di una differente manifestazione di volontà del testatore nota4.

L'ultimo comma dell'art. 689 cod.civ. dispone infine che, se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti eguali tra tutti i sostituiti. Viene in considerazione la c.d. "sostituzione mista" in quanto unitamente ai chiamati in sostituzione viene alla successione anche un soggetto che non riveste la qualità di coerede nota5. Ad esempio si assuma l'ipotesi di cui sopra, in cui il testatore lascia a Caio metà dell'eredità, mentre beneficia Tizio e Mevio in ragione di un quarto ciascuno, sostituendo reciprocamente fra loro tutti e tre i predetti. Se in questa dinamica viene chiamata anche un'altra persona ("se uno di questi miei tre eredi non verrà alla successione, dispongo che la quota di costui vada agli altri unitamente a Filano"), la quota che sia rimasta vacante verrà ripartita in parti uguali fra tutti i sostituiti e non già proporzionalmente rispetto al lascito a ciascuno attribuito. In altri termini la previsione dell'ulteriore soggetto è la manifestazione dell'intento del disponente di non considerare più come prevalente il meccanismo della sostituzione e della conseguente proporzionalità della quota, bensì di introdurre un soggetto avente una qualità disomogenea rispetto alla logica dell'istituto nota6.

Note

nota1

Ciò in difetto di ulteriori diverse indicazioni del testatore. Al riguardo la volontà di quest'ultimo è libera: egli potrà dunque lasciare ai sostituiti anche quote diseguali (es.: "lascio i miei beni a Sempronio e, per il caso che costui non venga alla successione, gli sostituisco Primo, Secondo e Terzo, rispettivamente per la quota di metà, di tre ottavi e di un ottavo").
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nota2

Così anche Eula, Delle sostituzioni, in Comm.cod.civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941, p.599 che qualifica questa ipotesi come una sostituzione semplice.
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nota3

Esemplificazione tratta da Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.365.
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nota4

Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Artt.679-712), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.250.
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nota5

Qualifica questa ipotesi come "sostituzione mista" Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.521.
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nota6

Si ritiene ammissibile, sebbene non prevista dalla legge, anche la c.d. sostituzione parziale, nella quale il testatore può disporre una sostituzione avente un oggetto minore dell'istituzione: esempio il caso in cui Primo viene istituito erede in tutto il patrimonio, e, qualora questi non possa o non voglia accettare, si dispone che metà dei beni vengano attribuiti a Secondo, in qualità di sostituto. E' evidente che la mancata attribuzione dell'altra metà si devolverà secondo le regole della successione legittima (cfr. Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.777). Analogamente ammissibile, sebbene non codificata, è anche la sostituzione successiva, che si ha quando il testatore disponga una serie graduale di sostituzioni: esempio "istituisco erede A. Qualora A non possa o non voglia l'eredità si devolverà a B. Se anche B non volesse o non potesse l'eredità sarà devoluta a C". In tale ipotesi vi è una serie di sostituzioni condizionali subordinate alla mancata adizione all'eredità oltre che dell'istituito anche dei precedenti sostituiti (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.261). Non si avranno però delazioni successive, poiché la delazione sarà unica, in quanto solo un soggetto assumerà la qualifica di erede del de cuius (in ciò differenziandosi dalla sostituzione fedecommissaria: cfr. Caramazza, op.cit., p.519).
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • EULA, Delle sostituzioni , Firenze, Comm. cod.civ., 1941
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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