Sostituzione fedecommissaria: nozione



Per il tramite della sostituzione fedecommissaria il disponente impone al beneficiato istituito (sia esso tale a titolo di erede o di legato) l'obbligo di conservare quanto ricevuto onde farne restituzione, alla morte, ad altro soggetto, appellato sostituito o fedecommissario. L'istituto, di antiche origini e tormentate vicende nota1, connotato dalla finalità di conservare e mantenere uniti i beni familiari, nel vigente ordinamento è stato piegato a finalità assistenziali di cura di soggetti incapaci, diversamente essendo vietato a pena di nullità della relativa disposizione (cfr. l'art.692 cod.civ. , nel testo modificato dall'art. 238 della Legge 19 maggio 1975, n. 151). Il nuovo testo della norma citata prevede infatti che "Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 cod.civ. interverrà la pronuncia di interdizione." E' stato anche previsto che non già una sola persona si occupi della cura dell'incapace, bensì una pluralità di soggetti. Prosegue l'art. 692 cod.civ. in esame prevedendo che " Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto."

La parte finale della disposizione assume in considerazione le ipotesi in cui il meccanismo sostitutivo si palesa privo di efficacia. "La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione è nulla " nota2. Nonostante questa prescrizione l'effetto sostitutivo è stato reputato operativo nell'ipotesi di premorienza dell'istituito (quand'anche non incapace di agire) rispetto al de cuius. In tal caso infatti è stata conferita rilevanza all'intento del testatore, siccome evidenziante una implicita sostituzione volgare in favore del sostituito (Cass. Civ. Sez. II, 11968/04). Ne segue il prodursi dell'effetto sostitutivo, non avendo modo di applicarsi le norme proprie della successione ab intestato. La funzione assistenziale giunge fino al punto da consentire che il fedecommesso possa riguardare anche la porzione legittima spettante all'interdetto, in deroga al principio di cui all'art. 549 cod.civ. , secondo il quale alla quota di riserva non possono essere apposti pesi o limitazioni di alcun genere nota3. D'altronde per l'ipotesi in cui il sostituito non si sia preso effettivamente cura dell'incapace il IV comma dell'art.692 cod.civ. sancisce l'improduttività degli effetti propri della sostituzione nota4.

Note

nota1

L'origine dell'istituto della sostituzione fedecommissaria viene ricondotta alla c.d. sostituzione pupillare del diritto romano. Il testatore poteva infatti prevedere per il caso che il pupillo, nominato erede, venisse meno nel tempo che precede l'acquisto della capacità di testare, vale a dire di disporre del patrimonio ricevuto. A costui veniva per questo motivo nominato un sostituito, al quale sarebbe stata destinata, nel caso, sia l'eredità del testatore, sia quella del pupillo defunto. In questo modo si perseguiva efficacemente lo scopo di proteggere l'integrità di ingenti patrimoni, assicurandone la trasmissione ai discendenti di una certa famiglia. E' chiaro come, per converso, i diritti dei singoli non fossero tutelati sufficientemente, perseguendosi un superiore interesse che poneva in secondo piano le eventuali discriminazioni ed iniquità, tali sotto il profilo personale. Con l'avvento delle codificazioni in esito alla ventata riformatrice illuministica il fedecommesso venne a rappresentare il prototipo dell'istituto da riformare, in quanto fonte di ingiustizie e remora alla libera circolazione dei beni e dei diritti. Il codice civile del 1865, venne così a decretare all'art. 899 la nullità di ogni disposizione per il cui tramite l'erede o il legatario fosse comunque onerato a conservare e restituire i diritti lasciatigli ad una terza persona. Successivamente il codice civile del 1942 ebbe a reintrodurre l'istituto, sia pure entro limiti ben precisi. Due erano le modalità consentite. Con il fedecommesso familiare potevano essere istituiti un figlio o un fratello del testatore, mentre i sostituiti si individuavano in tutti i figli nati o nascituri dell'istituito. Nel fedecommesso di beneficenza gli istituiti venivano individuati nel figlio o nel fratello del disponente ed il sostituito poteva essere un ente pubblico. In esito alla riforma del 1975, come detto, il fedecommesso ha mutato radicalmente la propria ragion d'essere, essendo attualmente finalizzato alla assistenza di soggetti interdetti. In questo senso esso può essere avvicinato alla sostituzione esemplare in forza della quale, in epoca giustinianea, l'ascendente poteva nominare un erede al proprio discendente infermo di mente per l'ipotesi in cui quest'ultimo venisse meno senza acquistare la capacità di intendere e di volere.
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nota2

L'interdizione dell'istituito costituisce il principio attorno al quale ruota il nuovo istituto della sostituzione fedecommissaria, per cui ben si comprende come il suo venir meno determini l'inefficacia della sostituzione, che risulta priva di ragion d'essere, poiché l'erede istituito diventa unico e definitivo titolare dei beni, senza che sia riconosciuto alcun diritto a coloro che abbiano prestato l'assistenza (Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.343).
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nota3

Questa innovazione ha suscitato alcune critiche da parte di quanti hanno ritenuto che essa potesse configurarsi costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva dei diritti successori dell'interdetto e delle aspettative degli eredi legittimi dell'istituito (così Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.539). A queste osservazioni si è replicato che è la stessa Costituzione all'art.42 a consentire al legislatore di stabilire i limiti della successione legittima e testamentaria. La disciplina del fedecommesso sarebbe una estrinsecazione di tale potere legislativo giustificato dai fini assistenziali. Non sarebbe inoltre rilevante il depauperamento degli eredi legittimi dell'istituito, poiché il legislatore si è preoccupato solo di tutelare efficacemente la posizione dell'interdetto: cfr. Benedetti, in Comm. alla riforma del diritto di famiglia, vol.I, Padova, 1977, p.896; Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, 1978, p.424; Bernardi, La sostituzione fedecommissaria, in Le successioni testamentarie (cod.civ. 674-712), a cura di Bianca, in Giur.sist. di dir. civ. e comm., Torino, 1983, p.409.
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nota4

Occorre quindi che il "sostituito adempia alla condizione di avere cura dell'incapace almeno per un certo periodo di tempo ed in modo soddisfacente per gli interessi dell'incapace secondo un criterio accettabile dalla media sociale": Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.533.
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Bibliografia

  • BENEDETTI, Padova, Comm. alla riforma del diritto di famiglia, I, 1977
  • BERNARDI, La sostituzione fedecommissaria, Torino, Giur. sist. di dir. civ. e comm., 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia, Torino, 1978

Prassi collegate

  • Quesito n. 162-2018/C, La conversione della sostituzione fedecommissaria in sostituzione volgare
  • Quesito n. 87-2018/C, Sostituzione fedecommissaria e trust testamentario
  • Quesito n. 11-2015/A, Germania – successioni: vorerbe (sostituzione fedecommissaria)
  • Quesito n. 188-2011/C, Sostituzione fedecommissaria nella donazione
  • Studio n. 4722, Compatibilità con l'ordine pubblico internazionale del fedecommesso e del testamento congiuntivo

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