Sostituzione e legittimazione all'acquisto dell'eredità



L'accettazione dell'eredità non è un atto personalissimo nota1. Essa può dunque venire perfezionata con l'ausilio di un rappresentante legale o volontario. Per i minori sottoposti alla responsabilità genitoriale la legittimazione spetterà ai genitori (art. 320, III comma, cod.civ. ), per gli altri incapaci al tutore (cfr. il n. 6 dell'art. 374 cod.civ.). E' il caso di rammentare che questi soggetti devono preventivamente munirsi delle prescritte autorizzazioni tutorie e che l'unica modalità di accettazione consentita è quella beneficiata (artt.471 e 472 cod.civ.).

Ammissibile è parimenti la rappresentanza volontaria (diretta). Al riguardo risulta del tutto indifferente la specie della procura (se cioè si tratti di procura generale, speciale o specifica, per tale intendendosi l'atto che attiene ad una pluralità di atti appartenenti alla stessa tipologia). Ciò che conta è che si ritragga con chiarezza il conferimento del potere di accettare una specifica eredità ovvero, genericamente, di accettare lasciti ereditari. Per quanto attiene all'atto di accettazione posto in essere dal falsus procurator, scontata l'osservazione in base alla quale esso dovrà essere considerato del tutto inefficace, vi sarà pur sempre la possibilità di un recupero in esito alla ratifica posta in essere dal chiamato (art.1399 cod.civ. ) nota2.

Più complicata è la questione dell' ammissibilità della negotiorum gestio. A fronte dell'opinione di parte della dottrina, che ne esclude l'operatività, principalmente sulla scorta della natura personale della valutazione di accettare o meno l'eredità, atto che non implica esclusivamente un apprezzamento di natura economica nota3, la giurisprudenza si è pronunziata in senso favorevole. In particolare è stato osservato come l'accettazione tacita possa intervenire anche in conseguenza di atti di utile gestione effettuati da un soggetto nell'interesse del chiamato quando quest'ultimo ratifichi l'operato del primo ex art. 2032 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II, 5227/77 ). Così impostato tuttavia il problema rischia di complicarsi maggiormente. E' chiaro infatti che, ogniqualvolta sia intervenuta la ratifica del chiamato, l'atto non potrà non produrre l'effetto acquisitivo dell'eredità. Ciò tuttavia anche nell'ipotesi in cui si trattasse di rappresentanza senza potere. L'autonoma rilevanza della gestione d'affari altrui consiste proprio nell'incardinare gli effetti dell'attività di un soggetto in capo ad un altro soggetto proprio in mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà di quest'ultimo, sulla scorta dell'esistenza dei requisiti previsti dalla legge (con particolare riferimento all' utiliter coeptum).

Cosa dire della possibilità per i creditori del chiamato di accettare l'eredità a costui devoluta in forza dell' azione surrogatoria (art.2900 cod.civ. )? Prevale al riguardo il parere negativo degli interpreti. V'è chi ha osservato che l'esercizio di essa priverebbe il chiamato del diritto di rinunziare nota4 . Altri ritengono che l'accettazione dell'eredità non venga a sostanziare un diritto, corrispondendo piuttosto ad un potere del chiamato, potere rispetto al quale non vi sarebbe la possibilità di operare la surrogazione da parte dei creditori nota5 . In via di approssimazione quest'ultima opinione può essere condivisa: nelle situazioni soggettive di cui all'art.2900 cod.civ. non pare potersi annoverare il diritto di accettare l'eredità, da qualificare come diritto potestativo che non si esercita nei confronti di uno specifico soggetto passivo nota6. E' stato d'altronde osservato che esistono strumenti più specifici di tutela dei creditori: questi ben potrebbero infatti determinare l'assegnazione al chiamato di un termine per pronunziarsi sull'accettazione ai sensi dell'art. 481 cod.civ. , indi eventualmente impugnare la rinunzia utilizzando il rimedio di cui all'art. 524 cod.civ. nota7 . Problematica in un certo senso di segno inverso è quella relativa alla possibilità per i creditori del chiamato di impugnare l'atto di accettazione che fosse stato fatto dal debitore per il tramite dell' azione revocatoria (art.2901 cod.civ.). L'esigenza di poter fruire del rimedio è palese: si pensi all'eredità passiva che, una volta accettata, esporrebbe il chiamato alla conseguente responsabilità per i debiti ereditari. In considerazione di tale aspetto è possibile rispondere affermativamente al quesito, essendosi rilevato che ai creditori del delato non rimarrebbe altra tutela, non potendo essi esercitare la separazione concessa ai creditori dell'eredità nota8 .

Infine è il caso di occuparci della legittimazione prevista per il curatore fallimentare dall'art. 35 l.f.. La norma, siccome novellata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 , prevede che costui possa accettare l'eredità devoluta al fallito (in maniera espressa ovvero tacita). A tal fine il curatore dovrà farsi autorizzare dal comitato dei creditori. Qualora il valore dell'asse superi i cinquantamila Euro il curatore informa previamente il Giudice delegato. In mancanza di tali formalità l'atto non potrà sfuggire alla sanzione dell'annullabilità, azionabile da parte degli organi fallimentari (art.145 cod.civ. ).

Note

nota1

Il Prestipino ( Delle Successioni in generale (Artt. 456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.180) trae le medesime conclusioni, qualificando l'atto come non "unipersonale". L'unipersonalità dell'atto tuttavia allude non già alla impossibilità che il medesimo sia posto in essere per il tramite di un altro soggetto, bensì alla struttura soggettiva dell'atto, necessariamente riconducibile ad un solo referente.
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nota2

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.255.
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nota3

Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, pp.198 e ss..
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nota4

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol.XII, 1961, p.166.
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nota5

Ferri, op.cit., p.199.
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nota6

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.167.
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nota7

Così Grosso-Burdese, op.cit., p.257.
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nota8

Coviello, Delle successioni, parte generale, Napoli, 1935, p.135. Ferri, op.cit., p.199 e Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.63. Ai fini del vittorioso esperimento dell'azione sarà sufficiente la prova della conoscenza da parte dell'accettante del danno per i creditori, dovendo essere esclusa qualsiasi indagine circa l'eventuale partecipatio fraudis da parte dei creditori del defunto: cfr. Prestipino, op.cit., p. 181.
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Bibliografia

  • AZZARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XII, 1961
  • COVIELLO, Delle successioni: parte generale, Napoli, 1932
  • FERRI, Successioni in generale: della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, della rinunzia all'eredità, dell'eredità giacente, della petizione di eredità ( Artt.512-535), Bologna Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XVIII, 1968
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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