Sospensione legale della divisione



L'art. 715 cod.civ. contempla tre distinti casi in cui il diritto di domandare la divisione viene sospeso in funzione della futurità e dell'incertezza della consistenza soggettiva del novero dei contitolari:

  1. qualora tra i chiamati alla successione vi sia un concepito la divisione non può intervenire anteriormente alla nascita del medesimo;
  2. quando tra i chiamati vi sia un soggetto che sarebbe chiamato a succedere in caso di esito favorevole del giudizio afferente alla qualità di figlio (azione di reclamo dello stato di figlio: art. 249 cod.civ. ) o in conseguenza della dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità: artt. 269 e ss. cod.civ.). La sospensione dura fino a che il procedimento civile non viene definito.
  3. quando siano chiamati nascituri non ancora concepiti nota1. E' chiaro che in quest'ultima ipotesi il periodo di tempo durante il quale si può protrarre la situazione di incertezza può essere particolarmente lungo.

Per questo motivo la legge ha considerato, soprattutto nel caso sub 3) e 2) il pregiudizio che l'impossibilità di addivenire alla divisione potrebbe cagionare agli altri condividenti, prevedendo che l'autorità giudiziaria possa comunque autorizzare la divisione fissando le opportune cautele.

Esse possono consistere in misure pecuniarie, in garanzie reali o personali, in forza delle quali il futuro coerede sia posto al riparo dall'eventuale sperpero delle sostanze ereditarie da parte dei coeredi certi nota2 .

Particolare importanza riveste la divisione con coeredi nascituri: l'art. 715 cod.civ. a questo proposito distingue a seconda che vi sia stata o meno determinazione di quote da parte del testatore.

Note

nota1

L'art. 1 L. 192/00 sostituendo l'art. 13 della L. 127/97 ha implicitamente abrogato l'ultima parte del primo comma dell'art. 715 cod.civ. , il quale prevedeva un ulteriore caso di sospensione legale della divisione ogni qualvolta fosse stata pendente una procedura amministrativa per il riconoscimento di un ente istituito erede testamentario.
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nota2

Cfr. Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.64.
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Bibliografia

  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000


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