Ai sensi dell'ultima parte del I comma dell'art.
1111 cod.civ. , norma generale alla quale va collegata l'analoga disposizione specificamente dettata in tema di comunione ereditaria dall'art.
717 cod.civ. , l'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei contitolari, può sospendere il diritto potestativo di domandare la divisione per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni
nota1.
Nella prima ipotesi (art.
1111 cod.civ. ) la disposizione mira a preservare
l'interesse di tutti gli altri soggetti che potrebbero venire pregiudicati dalla domanda di divisione proposta da uno dei partecipi alla comunione
nota2, nella seconda occorre invece (art.
717 cod.civ.), ai fini dell'assunzione del provvedimento giudiziale, che sia ipotizzabile, in conseguenza del perfezionamento dell'atto divisionale, un
notevole pregiudizio al patrimonio ereditario nota3.
Ulteriore elemento differenziale rispetto alle due fattispecie è costituito dalla possibilità che la divisione sia sospesa
ex art. 717 cod.civ. , anche solamente in relazione ad alcuni tra i beni comuni. Questo si spiega agevolmente in relazione al concetto di danno che la norma mira ad evitare: proprio in quanto si tratta di un pregiudizio riferito al patrimonio ereditario (e non agli interessi dei condividenti)
nota4, vale a dire alla condizione giuridica e materiale dei beni, è possibile che la sospensione investa non già tutti indistintamente i beni ereditari, bensì soltanto alcuni singoli cespiti.
Note
nota1
Si tratta di un provvedimento emesso in sede contenziosa. Così Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p.370.
top1nota2
V. Branca, La comunione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1982, p.278.
top2nota3
Cfr. Marinaro, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol. II, Torino, 1983, p.525.
top3nota4
Si veda Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.310.
top4Bibliografia
- BRANCA, La comunione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982
- JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000
- MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato a cura Perlingieri, II, 1983