Sospensione dell'usucapione (divisione)



L'art. 2941 cod.civ. prevede ipotesi in cui il corso della prescrizione (e dell'usucapione) rimane sospeso a causa delle speciali caratteristiche del rapporto intercorrente tra le parti (es.: tra i coniugi, tra il curatore e il minore emancipato, tra il tutore e il minore fino a che non sia stato reso il conto, etc.).

Che cosa accade nel caso in cui questo fenomeno riguardi il possessore ed uno dei condividenti il quale tuttavia, all'esito della divisione non risulti attributario del bene oggetto del possesso? Può forse il condividente apporzionato con il bene in discorso far valere nei confronti del terzo possessore la causa di sospensione di cui all'art. 2941 cod.civ. in forza del rapporto tra quest'ultimo e l'( ex )contitolare ai fini di escludere l'efficacia acquisitiva in capo al possessore stesso?

All'inverso, ci si domanda se il terzo possessore, una volta perfezionata la divisione, possa invocare il fatto che il bene da lui posseduto sia stato assegnato ad un altro condividente nei cui confronti non ricorrano cause di sospensione onde far valere l'intervenuta usucapione a proprio favore. Se il principio della retroattività in materia divisionale concerne soltanto il momento distributivo della divisione, sembra logico rispondere affermativamente al primo quesito e negativamente al secondo, escludendo conseguentemente che la cennata regola possa essere utilizzata dal terzo possessore nota1.




Note

nota1

Si confronti Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.718.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982

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