Somministrazione e fallimento



L' art. 74 l.f. compie, al fine di disciplinare gli effetti del fallimento sul contratto di somministrazione, un rinvio ai commi I e II dell'art.72 l.f. nota1 .

Se il fallimento riguarda il somministrato, il contratto è sospeso nota2 . Il somministrante può mettere in mora il curatore. A questo proposito è possibile che il Giudice Delegato fissi un termine non superiore ad otto giorni allo scopo di far palesare al curatore il proprio eventuale intento di proseguire il rapporto (previa autorizzazione del G.D. medesimo). Nel caso di vano decorso del termine il contratto si scioglie e l'eventuale diritto di credito del somministrante sarà ammesso al passivo fallimentare. Se il curatore subentra nel contratto deve invece pagare integralmente il prezzo delle prestazioni già eseguite.

Qualora sia il somministrante a fallire occorre distinguere: nel caso in cui siano state eseguite erogazioni il contratto non si scioglie; qualora invece la fornitura risulti del tutto ineseguita, il curatore può scegliere tra esecuzione e scioglimento del contratto. In quest'ultima ipotesi ogniqualvolta il somministrato abbia già corrisposto in tutto o in parte il prezzo delle erogazioni, non potrà che ottenere l'ammissione al passivo del proprio credito.

Note

nota1

Quid juris per la somministrazione di uso che, come è evidente, non può certo essere assimilata, quanto alle attribuzioni afferenti alle erogazioni, alla vendita, essendo piuttosto conducibile allo schema della locazione? Non sembra inappropriato, nonostante il tenore letterale delle norme citate, fare riferimento alla normativa in materia di locazione o di affitto (Cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.281).
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nota2

In ciò propriamente consiste la particolarità di questa disciplina, che il fallimento introduce la sospensione del contratto: Cottino, Del contratto estimatorio e della somministrazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1970, p.169.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970

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