Somministrazione di uso e somministrazione di consumo



Ordinaria è la distinzione tra somministrazione di uso e somministrazione di consumo.

La distinzione ha a che fare con il passaggio in proprietà o meno in capo al somministrato di quanto oggetto della prestazione del somministrante nota1.

Nel caso in cui il somministrante attribuisca al somministrato soltanto il godimento della cosa, della quale rimane proprietario,  il contratto non è produttivo di effetti reali traslativi (somministrazione d'uso). La prestazione del somministrante consiste semplicemente nel mettere a disposizione del somministrato le cose specificamente che ne sono oggetto (es: stampi metallici per la produzione di materiale plastico che debbano essere restituiti in esito all'utilizzo).  

Diversamente si atteggia l'efficacia della somministrazione ogniqualvolta è previsto che i beni che ne sono l'oggetto mediato divengano di proprietà del somministrato (somministrazione di consumo). Si pensi alla fornitura di acqua minerale o di vettovaglie, di acqua, gas ed energia elettrica.

Nella somministrazione di consumo, trattandosi di cose generiche, il passaggio della proprietà delle cose in capo al somministrato interverrà al tempo della consegna o dell'erogazione. In questo senso è possibile fare applicazione del principio ricavabile dall'art.1378 cod.civ., pur tenendo conto degli effetti meramente obbligatori che scaturiscono dalla somministrazione (che in ciò si differenzia rispetto alla compravendita). Nel contratto in esame il passaggio della proprietà non ha luogo in forza del raggiungimento del consenso tra le parti, bensì in esito ad ogni singola specificazione culminante nella consegna o nell'erogazione delle cose che ne sono oggetto mediato. Da tale momento il rischio relativo al perimento delle cose grava sul somministratonota2 .

Note

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Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ.e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p.254; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.234.
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La consegna o l'erogazione configurano atto di individuazione in conseguenza del quale il bene viene trasferito: cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.246.
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Bibliografia

  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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