Soluzione delle controversie in tema di patti di famiglia



Le controversie relative all'applicazione ed all'interpretazione delle norme in tema di patto di famiglia (art. 768 bis cod. civ. ) sono preventivamente devolute, ai sensi dell'art. 768 octies cod.civ., ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (vale a dire uno dei corpi normativi introduttivi della riforma del diritto societario). Con il D.Lgs. 28 del 2010 la materia è stata attratta alla mediazione, da esperirsi come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ordinaria.

La disposizione, che appare più che altro ispirata alla moda del momento, è volta ad attrarre alla sfera del diritto dell'impresa il contenzioso che si originasse in una materia che possiede tuttavia una valenza assai più prossima al diritto successorio. Il procedimento di conciliazione non potrà non svolgersi secondo le regole di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Ne segue l'opportunità di inserire nelle clausole che disciplinano il patto di famiglia l'indicazione dell'organismo di conciliazione. Una volta promossa la relativa procedura (la cui mancata preventiva attivazione costituirebbe oggetto di un'eccezione in senso proprio da svolgere tuttavia alla prima difesa innanzi al giudice ordinario) rimangono sospesi gli effetti estintivi della prescrizione. La situazione è del tutto analoga a quella che si determina, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ. in esito alla proposizione di domanda giudiziale. Quando la conciliazione avesse a sortire esito positivo, il relativo processo verbale sarebbe successivamente omologato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'organismo di conciliazione. In caso contrario non è del tutto perspicuo quale sia la sorte della vertenza. Infatti si deve ritenere occorra fare riferimento alla speciale normativa in tema di procedimento "societario" soltanto ove venisse in considerazione l'intervenuto trasferimento mercè il patto di famiglia, in tutto o in parte, di partecipazioni sociali. Quando invece l'ereditando avesse trasferito semplicemente la propria azienda ad uno o più discendenti non si rinverrebbe alcun elemento tale da far scattare la deroga rispetto al principio generale di devoluzione della controversia secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione.

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