Si definisce soggezione la situazione giuridica soggettiva passiva contrassegnata dall'
impossibilità di sottrarsi alla sfera del potere altrui . Colui che si trova in una posizione di soggezione non è tenuto ad una condotta particolare: si pensi a colui che ha stipulato un patto di opzione. Egli non deve far altro se non attendere che il titolare del relativo diritto si attivi
nota1. La conclusione del vincolo giuridico dipenderà unicamente dalla volontà di colui a vantaggio del quale l'opzione è stata prevista.
La soggezione vale per lo più a contrassegnare l'aspetto passivo dei diritti potestativi
nota2.
Note
nota1
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.36; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.353.
top1nota2
Si vedano Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.74; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.71; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.24.
top2 Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002