Soggetti tenuti alla collazione: donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. donazioni a coniugi


Non si è tenuti alla collazione per il sol fatto che il (co)erede sia a propria volta succeduto ai propri discendenti ovvero al coniuge che in precedenza avevano goduto del beneficio di una liberalità donativa essendo in vita il de cuius (art. 739 cod. civ. ).

L'obbligo di effettuare la collazione è personalenota1 : l'ipotesi in esame invece concreta (a differenza di quanto si può dire per chi succeda per rappresentazione al donatario: cfr. l'art. 740 cod. civ.) un vantaggio indiretto che non può formare oggetto di collazione, non potendosi tra l'altro presumere che la donazione fatta al discendente o al coniuge riguardi effettivamente il coerede (configurando un'ipotesi di interposizione)nota2.

Note

nota1

Sottolineano la personalità dell'obbligo di collazione Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p. 671 e Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2000, p. 1010.
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nota2

Solo laddove si provasse l'esistenza di una interposizione fittizia di persona dovrebbe ritenersi sussistente l'obbligo di conferimento (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p. 510).
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Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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