Società per azioni: condizioni per la costituzione




L'art. 2329 cod. civ. , il cui titolo fa espressa menzione delle condizioni per la costituzione, annovera una serie di requisiti che inderogabilmente devono assistere la fase di stipulazione dell'atto costitutivo della società per azioni. Onde procedervi è necessario:

a) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

b) che siano rispettate le previsioni di cui agli artt. 2342 , 2343 e 2343 ter cod. civ. relativamente ai conferimenti;

c) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al particolare oggetto.

Nel corso dell'esame che segue analizzeremo ognuno dei predetti requisiti.

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