Società in nome collettivo: responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali



Fondamentale caratteristica della società in nome collettivo è la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ. ) nota1.
Detta responsabilità, analogamente a quanto si può riscontrare nella società semplice, possiede natura sussidiaria. Tale aspetto, disciplinato dall'art. 2304 cod. civ., sarà assunto in considerazione partitamente, come anche l'efficienza del patto di limitazione della responsabilità che sia stato convenuto tra i soci. Va tuttavia fin d'ora osservato come le passività che il singolo socio fosse chiamato a far fronte nella sua qualità di soggetto solidalmente ed illimitatamente responsabile è pur sempre relativa ad un debito della società. Ciò implica che quest'ultima non possa, una volta pagato il proprio debito, agire nei confronti dei singoli soci, neppure surrogandosi nel credito del terzo (Cass. Civ., Sez. I, 6293/2014).

Giova osservare come anche lo scioglimento del rapporto sociale che si sia verificato in relazione ad un socio soltanto non elimina di per sé la responsabilità del soggetto che ha perso la qualità di socio. Pertanto costui risponde, ai sensi dell'art. 2290 cod. civ. (applicabile anche alla società in nome collettivo), dei debiti sociali contratti nel tempo che precede la propria uscita dalla compagine sociale (Cass. Civ., Sez. I, 6987/03 ). Inversamente, colui che più non fa parte della società ben può agire (in relazione al pagamento di un debito sociale che avesse dovuto effettuare) sia in via di rivalsa nei confronti della società, sia in via di regresso, sia pure pro quota, verso gli altri soci (Tribunale di Pavia, 18/06/1992). Ciò a vario titolo, a seconda del fatto che il debito sia stato contratto nel tempo che precede o in quello che segue allo scioglimento del rapporto sociale (cfr. anche Tribunale di Milano, 24/03/2003 ).

Per quanto riguarda la responsabilità del socio che abbia fatto ingresso in una società già operativa, è infine il caso di fare riferimento alla regola, dettata in materia di società semplice, di cui all'art. 2269 cod. civ. . La norma prescrive che colui che entra a far parte di una società a base personale già costituita risponda (unitamente agli altri soci) per le obbligazioni sociali, pur quando queste fossero anteriori all'acquisto della qualità di socio.

Note

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Il detto principio è stato reputato applicabile anche alle obbligazioni sociali aventi natura tributaria: cfr. Cass. Civ. Sez. V, 7000/03; Cass. Civ. Sez.V, 19188/06 .
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